top of page

BONUS EDILIZI: firmato il Decreto MiTE che definisce i “COSTI MASSIMI”


Il 14 febbraio 2022 il Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il cosiddetto Decreto “COSTI MASSIMI”, che fissa i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi (Superbonus 110, Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Facciate, etc.), emanato ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilanciopluriennale per il triennio 2022-2024”. Con la firma del Decretoin parola, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è finalmente concluso e reso conoscibile il testo di un provvedimento amministrativo molto atteso dagli operatori del settore, nel mare magnum dei provvedimenti che ormai caratterizzano il complesso quadro di riferimento legislativo degli interventi agevolativi all’edilizia. Nel merito, l’articolo 1 del DM definisce i costi massimispecifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previstodal successivo articolo2.

A questo proposito, il primo comma dell’articolo 2 stabilisce, innanzitutto, che i criteri indicati nel decreto si applichino ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

E’ stabilito inoltre, dal medesimo articolo2, che il provvedimento non si applicaretroattivamente (in altraparte è definita peraltro una vacatio legisdi 30 gg.), ma siapplica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data della suaentrata in vigore.

Il cuore del provvedimento è l’Allegato A, che, ai sensi dell’articolo 3, individua i prezzi massimi da applicarealle principali tipologiedi beni che caratterizzano gli interventi, sostituendo l’Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecniciper l’accesso alle detrazioni fiscaliper la riqualificazione energetica degli edifici– c.d. Ecobonus”.

Tuttavia, il nuovo provvedimento non si limitaad una mera sostituzione tabellare, ma sovverte il criterio di ricorso ai massimali fino ad ora seguito, che fissava il presupposto per la determinazione delle spese ammissibili sull’utilizzo dei prezziari; ora, l’ammontare massimo si determina applicando i prezzi massimifissati dall’Allegato A, e il confronto con i prezzirisultanti dai prezziari regionali e Dei diventa del tutto marginale, interessando soltanto le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A.

Altro elementoda rilevare è che Il testo definitivo fuga ogni timore– determinatosi dallalettura di alcune bozze circolatenei giorni precedenti – sulla natura onnicomprensiva dei costi, stabilendo, in calce alla tabella contenuta nell’Allegato A, che i costi si debbano considerare al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relativa alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Si tratta certamente di un aspettopositivo che raccogliele sollecitazioni avanzatedalla Confederazione al Ministero nella fase di emanazione del provvedimento, visto che la paventata “onnicomprensività” preoccupava moltissimo tutti gli operatori del settore. L’articolo 5 del decreto prevede che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimistabiliti dall’Allegato A verranno costantemente aggiornati, tenendo conto degli esiti derivanti dal monitoraggio svoltoda Enea e dei costi dimercato.

Da ultimo, un aspetto altrettanto importante è quello relativo alla decorrenza delle nuove norme: il decreto entrerà infatti in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore. Ciò significa che, dal momentoche la norma fa riferimento alla “richiesta del titolo edilizio”, anche nel caso di interventi più complessi, (ad esempio demolizione e ricostruzione) che non possono avvenire con la sola presentazione di una Cila-Superbonus e per la quale viene richiesto un permesso di costruire (o presentata una Scia Alternativa), la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire entro il periodo di vacatio legis dei30 giorni, legittima l’applicazione delle regole precedenti.

Nel rimandare al testo allegato per ogni approfondimento, con riserva di informare in ordine alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del provvedimento, si rimane a disposizione per ogni successivo eventuale approfondimento.


Scarica il decreto con il relativo allegato

decreto costi massimi firmato 14.2.22
.pdf
Scarica PDF • 693KB

bottom of page