top of page

BENESSERE – Regolamento Ue 2024/197 su classificazione ed etichettatura sostanze pericolose

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 26 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 30 giu

Il Regolamento Ue 2024/197 ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il nuovo Regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali dono classificazioni di tipo CMR (cancerogeno – C, mutageno -M, Reprotossico- R).

Si segnalano in particolare due sostanze classificate come Repr. Cat 1B, presenti in prodotti utilizzati in trattamenti nail.

 

Trattasi del Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV e della Dimethyltolylamine (Dimetil- 4 – toluidina o N, N- diemtil -4- metilanilina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti, gel.

 

Per effetto del Regolamento, i prodotti contenti le sopracitate sostanze saranno vietati a decorrere dal 1° settembre 2025 e pertanto, a decorrere da tale data sarà vietato sia l’immissione sul mercato sia la messa a disposizione dei prodotti cosmetici non conformi.

 

Segnaliamo pertanto che alle categorie interessate che non potranno più utilizzare  prodotti sopracitati al fine dell’applicazioni sulle clienti.

 

Qualsiasi altra indicazione che dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del Regolamento.

 

Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto può essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti.

 

L’Ufficio Categorie rimane a disposizione per chiarimenti.

 

Comments


bottom of page