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ALIMENTARISTI - Bilance omologate: adempimenti


Si ricorda che nel caso di specifiche attività, la legge impone che le bilance in uso siano omologate; l'obiettivo principale della norma è quello di proteggere il consumatore da prodotti che non soddisfano i requisiti tecnici e legali obbligatori nel Paese.

Di seguito un breve vademecum sulle bilance utilizzate comunemente nelle attività del settore alimentazione.



Quando è obbligatorio l'utilizzo di bilance omologate


§ attività commerciali, fisse o ambulanti, in cui il peso netto di ciò che viene venduto ne determina il prezzo;

§ nei luoghi in cui la determinazione della massa è determinante per il calcolo di qualsiasi tariffa, premio o ammenda;

§ nei casi in cui la determinazione del peso sia indispensabile per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari;


In questi è indispensabile utilizzare bilance omologate, cioè approvate o dotate di apposita bollatura del fabbricante metrico, cioè del produttore.



Adempimenti obbligatori


a) Messa in servizio. Una volta acquistata la bilancia l’utilizzatore, per adempiere agli obblighi di legge, deve comunicare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’utilizzo dello strumento, la messa in servizio dello stesso alla Camera di Commercio competente. Nell’acquistare una bilancia omologata , dunque, è importante assicurarsi che il venditore si occupi di procedere con la bollatura della bilancia in Camera di Commercio. Occorre fare attenzione, perché la Camera di Commercio stessa potrebbe ritenere una bilancia non omologabile se non dotata del bollo primo di verifica o se ritenuta di qualità troppo bassa o con livelli di errore molto superiori ai parametri consentiti. E’ consigliabile acquistare bilance che abbiano addirittura una precisione superiore a quella necessaria e verificare che la bilancia professionale in questione rispetti gli standard legali che ne determinano il livello di affidabilità.


b) Verifica Periodica. Oltre ad avere la bollatura iniziale, per essere correttamente a norma, la bilancia utilizzata per gli impieghi descritti sopra, dovrà essere sottoposta a verifiche periodiche per accertare nel tempo che si mantenga la sua affidabilità metrologica al fine di tutelare la fede pubblica e controllare che i sigilli o altri elementi di protezione previsti dalle normative vigenti siano intatti. Solitamente la verificazione periodica delle bilance va effettuata per la maggior parte dei casi ogni tre anni passando dagli uffici provinciali metrici delle Camere di Commercio oppure avvalendosi di laboratori metrologici.



I riferimenti normativi

L’attuale legge italiana che regola l’omologazione delle bilance è il decreto 93 del 21/04/2017 entrato in vigore a settembre 2017.

La periodicità di tali verifiche è specificata nell’allegato IV del decreto stesso che la fissa a 3 anni per gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico e a 2 anni per gli strumenti di pesatura a funzionamento automatico, fatta eccezione per le selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati e le etichettatrici di peso e peso/prezzo che devono essere verificate ogni anno.

Oltre a comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio la messa in funzione della bilancia, il titolare dello strumento deve mantenere l’integrità dei contrassegni apposti in occasione della verifica periodica e di ogni altro marchio o sigillo, compresi quelli provvisori applicati dal riparatore e preoccuparsi di conservare il libretto metrologico.

Lo scopo del bollo primo o sigillo di verifica è quello di creare una inviolabilità della bilancia per impedire a chiunque di manomettere il dispositivo e frodare il consumatore.



Le sanzioni


Qualora nel corso dell'attività ispettiva i funzionari dell'Ufficio Metrico e Attività Ispettiva oppure la Polizia Locale rilevino la violazione di norme di loro competenza, elevano sanzioni. Le violazioni su strumenti metrici riguardanti specificatamente le bilance possono essere sanzionate in diversi modi. Questi sono ad esempio gli importi delle multe di una provincia media del nord Italia :

§ Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 206 euro

§ Apposizione della marcatura CE in modo ben visibile, non facilmente leggibile e non indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità 516euro

§ Apposizione indebita della marcatura CE su strumenti non conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate 516 euro

§ Apposizione sugli strumenti di marchi che possono essere confusi con la marcatura CE 516 euro

§ Indicazione sugli strumenti in modo non ben visibile, non facilmente leggibile e non indelebile del marchio o del nome del fabbricante e della portata massima (solo per strumenti per pesare a funzionamento non automatico) 516 euro

§ Immissione in servizio per la determinazione della massa in transazioni commerciali di strumenti che non soddisfano i requisiti essenziali e non recano la marcatura di conformità CE 516 euro

§ Omessa presentazione a verifica di strumenti nuovi entro 60 giorni (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) 516 euro

§ Omessa presentazione a verifica di strumenti nuovi entro 60 giorni 8,33


Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Categorie categorie@apaconfartigianato.it

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