L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in materia di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino. L'Ispettorato ritiene che anche il lavoratore padre nei primi tre anni di vita del bambino debba ottenere la convalida delle dimissioni anche se non ha fruito del congedo di paternità, purché il datore di lavoro sia a conoscenza della sua situazione familiare.
Nel dettaglio, si fa riferimento all’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 che prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dal lavoratore padre devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio nei seguenti casi:
• durante i primi 3 anni di vita del bambino;
• nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
• in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Nel documento in allegato, disponibile sulla vostra are riservata, potete trovare maggiori indicazioni sulle diverse tipologie di congedo di paternità e i chiarimenti dell’ispettorato.