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CONSULENZA DEL LAVORO - Nuovo servizio INPS per il cambio dell'indirizzo di reperibilità durante



Nell’ambito dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, l’INPS ha previsto un’importante novità relativa alle modalità di comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune. L’Istituto rende noto che è disponibile, sul proprio portale web, il nuovo servizio “Sportello al cittadino per le VMC” https://www.inps.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=reperibilit%C3%A0 che consente ai cittadini lavoratori di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto a quello previamente indicato con il certificato di malattia in corso di prognosi o con altra comunicazione.

L’utilizzo del nuovo servizio sostituisce le modalità in uso (e-mail alla casella medicolegale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), le quali restano comunque momentaneamente valide per i casi di indisponibilità del servizio telematico.

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico, i quali non risultano però esonerati dagli obblighi contrattuali di comunicazione nei confronti dei propri datori di lavoro.

Fermo restando l’onere del lavoratore di verificare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato di malattia redatto dal medico curante, qualora il lavoratore si renda conto tardivamente di un eventuale errore dovrà comunicarlo tempestivamente mediante il nuovo applicativo.


L’Istituto ribadisce infatti l’impossibilità per il medico curante di richiamare il certificato telematico, seppur ancora in corso di prognosi, per cambiare l’indirizzo di reperibilità in esso indicato. Quest’ultimo può essere richiamato solo per essere annullato o rettificato per ridurre la prognosi espressa. Nell’ipotesi in cui il lavoratore proceda alla variazione dell’indirizzo di reperibilità, il datore di lavoro verrà sempre informato del nuovo indirizzo comunicato:

• in fase di richiesta di una VMC, qualora la comunicazione sia stata effettuata prima della richiesta di visita;

• al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia accettato – selezionando l’apposito campo – di inviare la visita al diverso indirizzo indicato dal dipendente.

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