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ALIMENTARI - Decreto Interministeriale contenente disposizioni per l’indicazione obbligatoria del lu



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre u.s., il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020, con il quale è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.


Con tale provvedimento sarà indicato con chiarezza al consumatore la provenienza della materia prima (carne suina) dei seguenti prodotti trasformati: carni suine macinate, carni separate meccanicamente (comuni in polpette, nuggets e cotolette panate), preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (salumi e insaccati).


Sono esclusi dall’applicazione del decreto i prodotti sopra indicati marchiati come DOP, IGP, STG o la cui indicazione di origine è protetta da accordi internazionali.


Sul packaging dovrà essere presente in modo da risultare visibile e leggibile l’indicazione del luogo di provenienza delle carni fornendo, le informazioni su paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Nel caso in cui questi processi avvengono in un unico stato, ci si può limitare ad utilizzare una sola dicitura, ad esempio Origine: (nome del paese). Mentre se la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia al prodotto finale è riservata la dicitura: “100% italiano”.


Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati membri dell’Unione europea o extra europea o sia europea che extraeuropea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma rispettivamente di: “Origine: Ue”, “Origine: extra Ue”, “Origine: Ue e extra Ue”.


La violazione delle disposizioni relative ai contenuti e alle modalità di indicazione del luogo di provenienza comporta, in base all’art. 13 D.Lgs 231/2007, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 16.000. La sanzione è ridotta ad un quarto degli importi minimi e massimi quando la violazione riguarda solo errori o omissioni formali.


Per la clausola del mutuo riconoscimento, le disposizioni non si applicano per i prodotti realizzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o in uno stato


Il provvedimento, che sarà applicato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, entrerà pienamente in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione e quindi dal 15 novembre anche se sarà possibile smaltire fino ad esaurimento o entro il termine di conservazione indicato in etichetta, le scorte dei prodotti confezionati con il sistema di etichettatura precedente.

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