Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha diramato il 5 giugno scorso la circolare che fornisce chiarimenti per alcune scadenze (CQC, patente di guida, licenza comunitaria, revisioni ecc) a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (ue) 2020/6980 del 4 giugno 2020.
Il Regolamento, come noto, ha efficacia per tutti i veicoli immatricolati in Unione Europea. Norme più favorevoli o limitative relative alle proroghe mantengono la propria validità e producono effetti solo sui conducenti o veicoli del Paese che li ha adottati. Queste, in sintesi, le disposizioni per il territorio italiano: A) Proroga termini scadenza della CQC (carta di qualificazione del conducente)
Se la Cqc ha scadenza compresa tra il 31 gennaio (il termine del 1° febbraio è anticipato di un giorno) e il 29 marzo 2020 è valida (solo per il territorio italiano) sino al 29 ottobre 2020, salvo proroghe.
Se la Cqc ha scadenza compresa tra il 30 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, la proroga di validità di 7 mesi dalla scadenza si applica (oltre che a tutti gli altri Stati membri) anche al territorio nazionale italiano in quanto il termine ultimo sarà successivo al 29 ottobre 2020.
B) Proroga della validità della patente di guida Sono previste due casistiche che si analizzano di seguito:
I titolari della patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 oppure in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare nel territorio UE fino a 7 mesi successivi alla data di scadenza.
Invece i titolari di patente di guida con scadenza 31 gennaio 2020 possono fruire solo della proroga prevista dall'articolo 104 comma 1 del DL 18/2020 che ha esteso il termine di validità del documento medesimo sino al 31 agosto pv.
C) Ispezione periodica dei tachigrafi L'articolo 4 par. 1 del Regolamento 2020/698 ha previsto che l'ispezione biennale effettuata o da effettuare tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si potrà eseguire entro 6 mesi successivi alla data prevista. La norma vale anche per l'Italia. D) Validità della carta del conducente L'articolo 4 par. 2 del Regolamento (UE) 2020/698 ha previsto che i titolari di carta tachigrafica del conducente che ne chiedono il rinnovo per scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere la nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta. Come noto, il conducente può circolare, ma solo provvedendo all'annotazione manuale dell'attività svolta come previsto nei casi di cattivo funzionamento, danneggiamento, smarrimento o furto della carta medesima. Attenzione: il conducente deve dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta del conducente entro e non oltre 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. E) Proroga licenze comunitarie per trasporto merci e passeggeri Gli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2020/698 hanno previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci e di passeggeri scadute o in scadenza nel periodo fra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogate per un periodo di 6 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per lo stesso periodo. La norma vale anche per l'Italia. F) Revisioni L'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/698 si applica ai veicoli di categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone), N (veicoli a motore destinati al trasporto di cose), O3 (rimorchi o semirimorchi di massa massima oltre 3,5 ton ma non superiore a 10 ton), O4 (rimorchi o semirimorchi di massa massima superiore a 10 ton) e T5 (trattori la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h) e stabilisce che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano prorogate per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina si coordina con la norma di cui all'articolo 93 del DL 18/2020 per effetto della quale i veicoli, i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati alla circolazione sino al 31 ottobre 2020. Si ricorda inoltre che in Italia la revisione successiva deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto (sulla base della periodicità della verifica tecnica). Fatte queste premesse, la disciplina è quindi la seguente:
La revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020: è possibile circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre prossimo senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
La revisione è scaduta dal 1° febbraio al 29 febbraio 2020: è possibile circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 ma sul territorio degli altri stati UE fino al 30 settembre 2020;
La revisione è scaduta o scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020: è possibile circolare sul territorio dei Paesi Ue, Italia compresa, per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.
Attenzione: per i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2 immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scade entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dalle proroghe previste nel Regolamento in questione, possono circolare solo nel territorio nazionale entro il 31 ottobre pv senza aver effettuato la revisione. Le proroghe trovano applicazione per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione o che siano già stati sottoposti con esito "ripetere" (ma a condizione che siano sanate le irregolarità riscontrate).