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La bilateralità artigiana attiva per fronteggiare gli effetti del Coronavirus sulle imprese


Confartigianato, le altre Confederazioni dell’artigianato e Cgil, Cisl, Uil hanno firmato un accordo interconfederale che prevede, per tutte le imprese e i datori di lavoro iscritti al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, uno specifico intervento fino a 20 settimane nell’arco del biennio mobile connesso a sospensioni dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus. L’intervento non è limitato alle “zone rosse” ma riguarda l’intero territorio nazionale, sempre in relazione a sospensioni determinate dalla causale coronavirus.

Nell’accordo si sollecitano anche gli altri strumenti della bilateralità nazionale (Fondartigianato e Sanarti) affinché, ciascuno per le proprie competenze, definiscano tempestivi e specifici interventi a favore di lavoratori e imprese per fronteggiare il coronavirus.

In più si è deliberato di adeguare l’operatività del Fondo in base alle seguenti caratteristiche:

  1. introduzione di una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 – CORONAVIRUS;

  2. [endif]predisposizione da parte del Fondo di un apposito modello tipo di Accordo Sindacale, per la tipologia di intervento in questione, nel quale vengano previste specifiche disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematica;

  3. [endif]aggiunta di una nuova causale (sia a video che in stampa), con la dicitura CORONAVIRUS;

  4. costituzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa, il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di Accordo Sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;

  5. possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto d;

  6. sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;

  7. solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

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