La nuova normativa F-Gas conferma sostanzialmente quanto già in vigore per quanto attiene gli autoriparatori: conservano immutata efficacia gli attestati delle persone già ottenuti in passato e le relative registrazioni delle imprese al portale F-GAS ai sensi del Regolamento CE n. 307/2008. Quindi, coloro che hanno già proceduto alla regolarizzazione sia come persona sia come impresa nei confronti del registro nazionale F-GAS come “Attività di Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008” devono ritenersi già in regola. Il Decreto F-Gas, DPR 146/2018, amplia però il campo di applicazione agli interventi di installazione, controllo delle perdite, riparazione, manutenzione o assistenza, recupero e smantellamento degli impianti su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo contenenti gas fluorurati a effetto serra: le aziende che esercitano questo tipo di interventi sono soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro Telematico delle persone fisiche.