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FSBA modifiche allo statuto e regolamento


Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA) riconosce misure volte assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali iscritti a Fsba, previa sottoscrizione di Accordo in sede sindacale, vengono erogate dal Fondo somme a titolo di integrazioni al salario.

Recentemente sono stati sottoscritti due Accordi Interconfederali tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil . con i quali hanno stabilito rispettivamente che:

Accordo del 17 dicembre 2018

  • a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di Assegno ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile;

  • dal primo gennaio 2019, l’utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario” del regolamento di FSBA, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni è sospesa. Non sarà pertanto più obbligatorio, prima dell’accesso ad FSBA, fruire delle ferie residue dell’anno precedente delle FA/ROL della flessibilità, banca ore ecc…;

Accordo del 4 febbraio 2019

  • per tutto il 2019, l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà saranno calcolati sul massimale più alto dei trattamenti di integrazione salariale (1.193,75 euro);

  • la regolarità contributiva per la concessione delle prestazioni a carico del fondo viene fissata in 36 mesi continuativi dall'iscrizione al fondo medesimo.


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