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Adempimenti e scadenze contrattuali del mese di gennaio 2019


GIOVEDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre – dicembre 2018 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre ottobre – dicembre

2018.

Versamento tramite bonifico bancario.

MARTEDÌ 15

Assistenza fiscale

Ultimo giorno per il sostituto d’imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

MERCOLEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di dicembre 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di dicembre 2018 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

DOMENICA 20 → LUNEDÌ 21

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore di dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre ottobre – dicembre 2018.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 31

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di dicembre 2018, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di dicembre 2018.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoli trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre ottobre – dicembre 2018.

Denuncia telematica all’INPS attraverso modello DMAG.

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di dicembre 2018.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Gennaio 2019.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Classificazione del personale

L’ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ha previsto la revisione della classificazione del personale, alla luce dell’introduzione delle nuove figure professionali di personale viaggiante.

Si sottolinea che le Parti hanno convenuto l’abrogazione del livello 3°Super Junior (3°SJ) e hanno disposto che il passaggio dal 6° livello Junior al 6° livello avviene secondo la seguente tempistica:

• dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2018;

• dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019;

• dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2020.

Nuovi minimi tabellari – Personale viaggiante

L’ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2019, degli incrementi retributivi per il personale viaggiante inquadrato nei livelli H1 e G1, mentre gli importi del minimo tabellare conglobato per i restanti livelli rimangono invariati negli importi definiti con decorrenza 1° ottobre 2018.

GOMMA E PLASTICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il Verbale di accordo 2 maggio 2018 per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche ha posto fine al contenzioso relativo alla verifica degli scostamenti inflattivi, ridefinendo tranche di aumenti, con la previsione, a far data dal 1° gennaio 2019, degli incrementi retributivi.

LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

L’ipotesi di accordo 28 giugno 2016 per il rinnovo del CCNL 3 maggio 2013 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2019, degli incrementi retributivi.

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

L’ipotesi di accordo 13 dicembre 2016 per il rinnovo del CCNL 11 settembre 2013 per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali ha previsto un incontro entro il mese di gennaio 2018 e gennaio 2019 per la definizione degli incrementi dei minimi contrattuali da applicare dal 1° gennaio di ogni anno. La determinazione di tali incrementi sarà effettuata secondo l’indice IPCA generale relativo all’anno precedente, così come indicato dall’ISTAT.

Previdenza complementare

L’ipotesi di accordo 13 dicembre 2016 per il rinnovo del CCNL 11 settembre 2013 per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali ha previsto che la contribuzione al Fondo ARCO a carico dell’azienda viene innalzata alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il calcolo del TFR:

• 1,90% a partire dal 1° gennaio 2017;

• 2% a partire dal 1° gennaio 2018;

• 2,10% a partire dal 1° gennaio 2019.

La quota a carico del lavoratore rimane invariata nella misura dell’1,30%. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)

Welfare aziendale

L’ipotesi di accordo 3 luglio 2017 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto l’attivazione a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di “flexible benefits” nelle seguenti misure massime:

• 150,00 euro a partire dal 1° marzo 2018, da utilizzare entro il 31 dicembre 2018;

• 150,00 euro a partire dal 1° gennaio 2019 e

• 150,00 euro a partire dal 1° gennaio 2020,

da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Tali valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Usufruiranno del beneficio tutti i lavoratori, non in prova, in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

• con contratto a tempo indeterminato;

• con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Vengono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.

È previsto un confronto tra aziende e RSU per individuare, in ragione delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi (ad es. con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto).

Si tratta di una misura aggiuntiva rispetto alle eventuali off erte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi (in quest’ultimo caso le parti firmatarie degli stessi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti).

I lavoratori potranno destinare le suddette somme, di anno in anno, a FONDAPI o al Fondo sanitario.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto che le Parti stipulanti aderiscono al Fondo EST, al quale vanno iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, inclusi gli apprendisti, mentre ai quadri continua ad applicarsi la specifica normativa (art. 144 CCNL 2010).

La quota d’iscrizione una tantum a carico del datore di lavoro è pari a 15,00 euro per ciascun iscritto (8,00 euro in caso di lavoratore part time).

Viene ammessa l’iscrizione di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a 3 mesi, purché l’interessato ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

L’ammontare dei contributi e della quota d’iscrizione sono pari a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.

La contribuzione a carico del datore di lavoro (comprensiva di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria) è fissata in:

• 11,00 euro mensili (per 12 mensilità) a partire dal 1° febbraio 2018;

• 12,00 euro mensili (per 12 mensilità) a partire dal 1° gennaio 2019.

In caso di omesso versamento delle suddette quote da parte dell’azienda, la stessa deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16,00 euro lordi (per 14 mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL si è considerata l’incidenza delle quote d’iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Di conseguenza, il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, da considerarsi parte integrante dello stesso. Il contributo e la quota d’iscrizione sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale. Il lavoratore ha diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2019, degli incrementi retributivi.

Retribuzione lavoratori extra e di surroga

Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2019, degli incrementi retributivi. In mancanza della determinazione della retribuzione del personale extra e di surroga da parte della contrattazione integrativa territoriale, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore viene fissato nelle misure indicate dal CCNL. Si ricorda che il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.

Trattenuta pasto

Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto nell’Allegato C relativo alla convenzione per la somministrazione del vitto che, nell’ipotesi di fruizione della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori, i lavoratori devono corrispondere il prezzo relativo al singolo pasto che, fermo restando quanto previsto a livello aziendale o territoriale, risulta pari a 0,85 euro.

Viene confermato l’incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) in atto nelle varie province o nelle aziende nelle seguenti misure:

• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2018;

• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2019;

• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2020;

• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2021.

In sede di stesura del CCNL è stato precisato che per i lavoratori a tempo parziale inferiori o pari a 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale (art. 78, comma 2, lett. a) del CCNL), l’aumento stabilito dal 1° gennaio 2019 troverà applicazione, al più tardi, dal rinnovo del CCNL in esame.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

L’ipotesi di accordo 21 febbraio 2017 per il rinnovo dei CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda ha previsto, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, la corresponsione di una somma annua a titolo di “elemento di garanzia retributiva”, uguale per tutti i lavoratori, nelle seguenti misure:

• 250,00 euro lordi per il 2017, da erogarsi con la retribuzione di gennaio 2018;

• 300,00 euro lordi per il 2018, da erogarsi con la retribuzione di gennaio 2019;

• 300,00 euro lordi per il 2019, da erogarsi con la retribuzione di gennaio 2020.

Tali importi spettano ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

Viene ribadito che l’importo dell’EGR:

• è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;

• è corrisposto in misura intera ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero);

• va riproporzionata in caso di part time, in ragione del minor orario contrattuale.

Le aziende in crisi nell’anno di erogazione o in quello precedente, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano presentato istanza per procedure concorsuali fallimentari, hanno la possibilità, mediante accordo aziendale, di sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Previdenza complementare

Il medesimo accordo ha previsto che, fatto salvo il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50% dell’ERN, il contributo a Previmoda a carico azienda viene aumentato nelle seguenti misure:

• 1,70% dell’ERN a partire dal 1° gennaio 2019;

• 2,00% dell’ERN a partire dal 1° ottobre 2019.

È confermato il contributo a carico azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull’ERN, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.

VETRO LAMPADE E DISPLAY – AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL 27 luglio 2016 per lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contribuzione al Fondo FASIE che ammonta ad euro 16,00 (per 12 mensilità), attualmente stabilita in forma paritetica nella misura di 8,00 euro, sarà ripartita in:

• 13,00 euro a carico azienda;

• 3,00 euro a carico del lavoratore.


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