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Regime contributivo apprendistato. Accolta la richiesta di Confartigianato in merito agli incentivi


L’INPS fornisce un riepilogo complessivo dell’assetto contributivo relativo ai rapporti di apprendistato, anche alla luce delle misure agevolative introdotte nel corso degli anni con riferimento a questa tipologia contrattuale.

In tale quadro, che effettua una panoramica degli obblighi contributivi di ciascuna tipologia di apprendistato, l’INPS, a seguito dell’iniziativa di Confartigianato, rettifica l’indirizzo interpretativo che lo stesso Istituto aveva fornito con il messaggio n. 2499/2017 in merito al regime contributivo delineato per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate da imprese fino a 9 dipendenti.

Come noto, infatti, l’INPS aveva fornito un’errata interpretazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, sostenendo che l’aliquota contributiva del 5% trovasse applicazione per tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale ed escludendo, quindi, l’applicazione delle riduzioni contributive previste per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Tale indirizzo interpretativo determinava un ingiustificato aggravio contributivo per tali imprese, per le quali l’aliquota è fissata, in via generale, all’1,5% per il primo anno di contratto ed al 3% per il secondo anno, tornando al 10% a partire dal terzo anno.

A correzione di quanto sopra, l’INPS chiarisce adesso che per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate dal 24 settembre 2015 da imprese fino a 9 dipendenti deve essere applicata:

  • l’aliquota dell’1,5% per il primo anno di contratto e quella del 3% per il secondo anno;

  • l’aliquota del 5% (in luogo di quella del 10%) a partire dal terzo anno.

Alla luce di tale rettifica, la circolare fornisce inoltre specifiche istruzioni:

  • per il corretto invio dei flussi Uniemens, attraverso la costituzione di nuovi codici contribuzione da utilizzare in relazione ai periodi di paga a partire dal mese di dicembre 2018;

  • per il recupero delle differenze contributive, attraverso l’istituzione di un nuovo codice causale (L602 – recupero eccedenza contribuzione apprendisti) da valorizzare esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei due mesi successivi a quello di pubblicazione della circolare.

La circolare accoglie, quindi, la richiesta di Confartigianato che aveva già ottenuto dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro un parere positivo circa la necessità di rettificare l’indirizzo interpretativo fornito in precedenza dall’Istituto.


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