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Apprendistato di primo livello – “Duale”


In queste settimane molti Istituti Professionali stanno contattando le aziende per proporre l’assunzione, con contratto di Apprendistato Primo Livello, di giovani studenti. Questa tipologia di contratto consente di inserire in azienda lavoratori (che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età e che siano regolarmente iscritti ad un percorso di studi) a costi contenuti a fronte dell’impegno di erogare al lavoratore/studente formazione sul luogo di lavoro alternandola a quella tradizionalmente svolta in aula. A questo proposito sottolineiamo che il datore di lavoro potrà collaborare con l’Istituzione scolastica alla redazione del Piano Formativo dello studente al fine di programmare una formazione aderente alle reali necessità aziendali permettendo allo studente/apprendista di approcciarsi concretamente al mondo del lavoro.

Il datore di lavoro che sceglie la strada dell’apprendistato di primo livello potrà usufruire di sgravi retributivi e contributivi. In particolare:

VANTAGGI NELLA RETRIBUZIONE VANTAGGI CONTRIBUTIVI

La retribuzione è definita dall’accordo Interconfederale di Settore (per es. Accordo Interconfederale Nazionale Artigianato) e si distingue tra:

a) ore di formazione esterna, intendendosi per tale quella svolta in aula, non comporta alcun obbligo retributivo per il datore di lavoro;

b) ore di formazione interna, l’impresa corrisponderà all’apprendista il 10% del dovuto;

c) ore di effettivo lavoro, la retribuzione è calcolata applicando la progressione percentuale compresa tra 45% e il 70% per 3 o 4 anni a seconda della durate del percorso formativo, sulla retribuzione tabellare dell’operaio qualificato che viene preso a riferimento come inquadramento convenzionale.

Per le imprese con più di 9 addetti è previsto il versamento dei contributi Inps nella misura del 5% (per quelle di dimensioni inferiori il contributo Inps è pari all’1,5% per il 1mo anno e 3% per il secondo anno) mentre per le imprese di qualsiasi dimensione è confermato l’esonero dal versamento dei contributi:

· NASPI,

· Fondi interprofessionali e

· e del cosiddetto ticket di licenziamento


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