Si comunica che è possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2017.
Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione è il 31 maggio 2018.
Si ribadisce che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se un’apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
A supporto della compilazione è inoltre disponibile l’elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti.
Collegamenti utili
Un’informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Per un’informazione completa sull’attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Per un’informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell’art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell’Ambiente:
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Supporto ai dichiaranti – Contatti e assistenza sulla dichiarazione: dichiarazionefgas@isprambiente.it
Per quanto riguarda invece il controllo delle perdite e la tenuta del Registro dell’apparecchiatura, ricordiamo che dal 1 gennaio 2017 è entrata pienamente in vigore la parte del Regolamento Europeo numero 517/2014 sugli F-gas ad effetto serra.
Si precisa che il Reg. UE ha introdotto un nuovo parametro per stabilire la soglia di riferimento per l’obbligo di controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, non basandosi più sul limite espresso in peso di F-gas contenuto nel circuito, ma considerando l’impatto ambientale espresso in tonnellate di CO2 equivalente (valore da determinare e variabile in base al tipo di F-gas considerato).
Pertanto, dal 1 gennaio 2017 il limite non è più espresso in Kg di gas contenuto, ma in tonnellate di CO2 equivalenti e l’obbligo di verifica scatterà per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali, non più per il peso di F-gas contenuto effettivamente.
In merito alla modalità di calcolo della soglia, le tonnellate equivalenti sono determinate con questo semplice calcolo: moltiplicando la quantità di f-gas contenuta nel circuito, espressa in tonnellate, per il GWP (Global Warming Potential) del rispettivo F-gas (parametro pertanto variabile a seconda del tipo di gas considerato).
Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione: dichiarazionefgas@isprambiente.it
Contatti e assistenza sulla normativa Fgas: info.fgas@minambiente.it
A titolo esemplificativo, alleghiamo la tabella con le soglie riferite ad alcuni degli F-gas più diffusi.
Sempre nella tabella si riportano le periodicità dei controlli perdite ed alla tenuta del registro.