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Nuovo regolamento per gli ascensori


Si comunica che dal 30 marzo scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la sicurezza degli ascensori, in attuazione della direttiva 2014/33/Ue che comporterà nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori che dovranno garantire la conformità del mezzo.

Cosa prevede in sintesi il nuovo regolamento

Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea oppure importati da un paese terzo.

Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.. Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

Garantisce, quindi, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti, e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sono previsti, infatti, nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori. Ad esempio gli installatori dovranno valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza e conservare tutta la documentazione tecnica.

I fabbricanti dovranno garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il suo ritiro. Gli importatori devono verificare, prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità.

Ascensori: requisiti di sicurezza

Nell’Allegato I sono elencati tutti i requisiti che gli ascensori devono soddisfare. Ad esempio il Regolamento prescrive che “se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro”.

Inoltre “gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione”. Per questo, “in caso d’interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati”. Infine “devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina e devono essere muniti di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento”.

Bisogna evidenziare però il perdurare dell’assenza di norme circa le commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione e l’assenza dell’obbligo di adeguare alle norme di sicurezza i circa 700.000 impianti di elevazione installati prima del 1999.


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