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LAVORO – Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro)


Il 04 maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che riscrive la disciplina dei contratti di lavoro, delle misure di sostegno e inclusione delle famiglie e introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani.

Il decreto, entrato in vigore il 05 maggio, recepisce alcune sollecitazione di Confartigianato prevendendo, in particolare:

  • Il superamento delle causali dei contratti a termine introdotte dal Decreto Dignità che saranno sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva;

  • La riduzione degli oneri introdotti dal Decreto Trasparenza attraverso la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (periodo di prova, durata ferie/congedi, preavviso, retribuzione, orario di lavoro);

  • Il sostegno all’occupazione giovanile attraverso un incentivo per l’assunzione di giovani NEET nel secondo semestre del 2023 con contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;

  • La riforma del reddito di cittadinanza (che prende il nome di “Assegno di inclusione”) con percorsi differenziati tra i soggetti non occupabili e coloro che invece possono accedere a percorsi di inserimento lavorativo ed incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari della misura;

  • Il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Il provvedimento interviene anche con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, rafforzando ulteriormente l’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti, sulla scorta della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2023 e confermando l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 tuttavia solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si segnala inoltre che all’interno del provvedimento non è stata confermata la norma, presente nel testo iniziale del decreto, che consentiva di derogare nel solo settore turistico e termale, al limite di età di 29 anni per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, disposizione che era stata oggetto di critiche da parte della Confederazione.


Scarica il testo integrale del decreto


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