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Formazione obbligatoria sicurezza – Periodicità triennale


Vi informiamo che il Formedil (Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia), con la recente circolare n. 07/2023 del 25 gennaio us., affronta il tema della periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.


Come si ricorderà, il CCNL dell’edilizia per il comparto artigiano siglato il 4 maggio 2022, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.


A tal proposito, il Formedil rileva che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.


Scarica la circolare n. 07/2023

All. 1 Circolare Formedil 7-2023
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Scarica estratto accordo Stato-Regioni

All. 2 Estratto Accordo Stato-Regioni
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Scarica estratto CCNL Edilizia artigianato

All. 3 Estratto CCNL Edilizia Artigianato
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