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Legge di bilancio 2019


La Legge di Bilancio in vigore dal 1/1/19 contiene alcune novità di interesse per il datore di lavoro, tra le quali, di seguito, ne evidenziamo alcune significative.

Inail revisione delle tariffe

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 scatta la revisione delle tariffe da versare per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La Legge di Bilancio prevede infatti un abbattimento dei tassi medi per le imprese che dovrebbe attestarsi al 30% circa. Per consentirne l’applicazione sono rinviati al:

  • 31/3/19 i termini entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo;

  • 16 maggio 2019 il termine di pagamento del premio derivante dall’Autoliquidazione 2018 – 2019 (versamento in unica rata o della prima e seconda rata in caso di pagamento rateale) e quello relativo alla trasmissione telematica dell’autoliquidazione stessa.

Sarà nostra cura fornire tempestive comunicazioni appena l’Inail pubblicherà l’attesa circolare esplicativa.

Agevolazione per assunzioni di giovani Eccellenti

E’ stato introdotto uno sgravio contributivo di 12 mesi e nel limite di € 8.000,00 (con esclusione dei premi Inail) a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato (in entrambi i casi anche con contratto part time), nel 2019 cittadini in possesso:

  • della laurea magistrale, ottenuta tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con 110 e lode (e una media ponderata di

  • almeno 108/110) con età inferiore a 30 anni ed in regola con gli studi;

  • di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Maternità

E’ riconosciuta la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto o un mese prima e quattro mesi dopo il parto). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta della futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.


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