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Contratto di lavoro e somministrazione a termine: nuove regole a regime dal 1°novembre 2018


Il 31 ottobre è terminato il periodo transitorio introdotto dalla conversione in legge del cosiddetto “Decreto Dignità” relativo ai

contratti a tempo a termine ed alla somministrazione a termine.

Pertanto dal 1° novembre in caso di assunzione, proroga e rinnovo saranno valide le seguenti regole.

CONTRATTI A TERMINE

Forma scritta

L'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata al

lavoratore. L'atto scritto dovrà contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato ed in caso di proroga tale indicazione è necessaria solo quando la durata complessiva è superiore a dodici mesi.

Numero massimo contratti a termine

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del 20%. Ad esempio se l’azienda assume con contratto a termine lavoratore con più di 50 anni, questo non verrà preso in considerazione ai fini del numero massimo ammesso.

Durata

I contatti a termine potranno:

· avere una durata massima di 24 mesi. Al fine della verifica della durata occorre tenere in considerazione tutti i contratti a termine stipulati (a qualsiasi epoca risalenti) tra l’azienda ed il medesimo lavoratore anche se in somministrazione per mansioni di pari livello e categoria legale.

Causali ed a-causualità

Le cause del contratto a termine dovranno essere rinvenibili tra le seguenti:

a) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro (che dovranno sussistere contemporaneamente) , o per esigenze sostitutive;

b) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (anche in questa ipotesi le condizioni dovranno sussistere contemporaneamente);

Solo i contratti per attività stagionali (attività individuate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi) possono essere prorogati o rinnovati, nel limite dei 24 mesi, anche senza l’indicazione delle causali.

· essere a-causali fino a 12 mesi (anche in caso di proroga). Non sarà pertanto necessaria l’esistenza della causale di cui ai punti a) e b) che precedono.

Proroghe e Rinnovi

Il Contratto a termine potrà essere:

· oggetto di n. 4 proroghe. Non è possibile prorogare un contratto modificando la causale (se apposta) tra un contratto e l’altro;

· rinnovato, infinite volte, entro il tetto dei 24 mesi, con l’obbligo di inserire la causale anche se la durata complessiva fosse inferiore a 12;

(*) Al fine della verifica della durata occorre tenere in considerazione tutti i contratti a termine stipulati (a qualsiasi epoca risalenti) tra l’azienda ed il medesimo lavoratore anche se in somministrazione per mansioni di pari livello e categoria legale.

Stop & go

Se non diversamente previsto dai contratti collettivi qualora il lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Diritto di precedenza

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Contributo Addizionale

I contratti rinnovati (dopo stop & go) avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto al contributo previsto per i contratti a tempo determinato. Pertanto in occasione del primo rapporto a temine il contributo sarà pari all’1,4%, al primo rinnovo aumenterà all’1,9%, al secondo rinnovo aumenterà al 2,40 etc.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Numero massimo contratti a termine

Se non diversamente previsto dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in sommatoria con gli altri rapporti a termine, complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dalla data del 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti in oggetto, o dalla diversa data in caso di attività avviata in corso d’anno.

Pertanto prima di valutare l’inserimento di un lavoratore somministrato occorrerà verificare se sono stati stipulati contratti a termine diretti.

Così come previsto per i contratti a termine diretti, anche in caso di utilizzo di lavoratori a termine somministrati vi sono alcuni lavoratori, con determinate caratteristiche soggettive, che non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del 30%. Es: Lavoratori ultra cinquantenni, disoccupati etc.

Regole comuni con Contratto a Termine

Le regole che disciplinano il contratto di somministrazione a termine, qualora il lavoratore somministrato non sia assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di Somministrazione, sono le medesime previste per il contratto a termine, con esclusione dello Stop & go e diritto di precedenza.


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