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Informazioni sugli alimenti ai consumatori


Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, scaricabile a questo indirizzo, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto dalla Legge di delegazione europea 2015.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data sono applicate le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che è la normativa quadro in tema di etichettatura.

La necessità del nuovo intervento regolatorio deriva dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento(UE) n. 1169/2011. Il provvedimento contiene anche le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

Con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8.

Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al range vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

Di seguito nel dettaglio l'impianto normativo:

TITOLO I – Principi generali

Campo di applicazione (articolo 1)

Il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni delle norme in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari, di cui al regolamento UE n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE, nonché la normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del Reg. 1169/2011 e le relative sanzioni per violazione della stesa fatta salva la legge penale.

Definizioni e operatori responsabili (articolo 2)

Le definizioni che servono a dare attuazioni al provvedimento sono quelle previste all’ articolo 2 del reg. UE 1169/11 e viene identificato il soggetto responsabile di veridicità e completezza delle informazioni nell’operatore come previsto all’art. 8 del Regolamento ‘con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione ‘ o eventualmente l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

TITOLO II – Sanzioni

CAPO I – Informazioni generali sugli alimenti

Pratiche leali d’informazione (articolo 3)

La violazione dei criteri generali di trasparenza e corretta informazione dei consumatori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 24 mila euro, ‘salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate da altre disposizioni del decreto’.

Obblighi informativi (articolo 4)

E’ prevista una sanzione da €500 a 4.000 a carico degli operatori che forniscono alimenti di cui conoscono o possono presumere la non conformità in tema di informazione. E’ possibile comminare una multa da 2.000 a 16.000 euro nel caso in cui siano modificate le informazioni ricevute su un alimento, in modo tale che il consumatore possa essere indotto in errore o il livello di protezione dei consumatori venga di fatto ridotto.

L’omissione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari non preimballati forniti da un operatore ad altro operatore è colpita da una sanzione compresa tra 1000 a 8000 euro.

Nel caso in cui non siano fornite le indicazioni obbligatorie sul preimballaggio o tramite etichetta o su documenti commerciali accompagnatori per i prodotti preimballati destinati al consumatore finale ma commercializzati in una fase antecedente a tale vendita o destinati alle collettività in vista di una loro successiva trasformazione può essere comminata una sanzione tra 1000 e 8000 euro. Alla mancata apposizione delle informazioni prescritte sull’imballo esterno degli alimenti preimballati destinati alla vendita da operatore ad operatore (denominazione alimento, scadenza o TMC, condizioni particolari di conservazione o d’impiego, nome dell’operatore responsabile) si applica altresì sanzione di €1.000-8.000.

CAPO II – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali

Allergeni (articolo 5)

Viene applicata una sanzione da 5 mila a 40 mila euro per la ‘mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie’ relative agli allergeni. Fatto salvo il caso in cui l’operatore responsabile ‘abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo’.

Altre informazioni obbligatorie.

E’ prevista una sanzione da € 3.000 ad € 24.000 per la ‘mancata apposizione’ di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 comma 1 – denominazione alimento, elenco ingredienti e additivi, QUID, data di scadenza o TMC, quantità netta, condizioni particolari di conservazione o d’impiego, nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile, Paese d’origine o luogo di provenienza ove prescritti, istruzioni per l’uso ove necessarie, titolo alcolometrico per le bevande con tenore di alcol >1,2%, dichiarazione nutrizionale – nonché di quelle complementari previste nell’all. III del Reg. 1169/2011. Leggibilità e campo visivo (articolo 6)

Il mancato rispetto dei criteri generali e specifici a garanzia della leggibilità delle informazioni in etichetta e la diversa collocazione per le informazioni che devono apparire nello stesso campo visivo (denominazione di vendita e quantità, oltre al tenore alcolometrico per le bevande alcoliche) sono puniti con una multa di € 1.000-8.000 Vendita a distanza (articolo 7)

La violazione dei requisiti d’informazione al consumatore prescritti in tutti i casi di vendita a distanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 16 mila euro.

CAPO III – Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme specifiche Denominazione alimento (articolo 8)

Previsione di una sanzione da € 2.000 a 16.000 nel caso del mancato rispetto dei criteri prescritti, ovvero impiego di una denominazione protetta, un marchio o un nome di fantasia in luogo della denominazione (legale, usuale o descrittiva). Se tali violazioni sono esclusivamente dovute a ‘errori od omissioni formali’ vi è una riduzione da € 500 a 4.000. Identica pena ridotta nel caso di utilizzo di denominazione legalmente impiegata nel Paese di produzione ma che non consente al consumatore del Paese di commercializzazione di identificare correttamente l’alimento. Violazione delle norme specifiche su denominazione alimenti e indicazioni complementari di cui in All. VI del reg. UE 1169/11, multa da € 1.000 a 8.000.

Elenco ingredienti (articolo 9)

Violazione delle disposizioni sulla modalità di compilazione dell’elenco degli ingredienti, pena da € 2.000 a € 16.000. In misura ridotta, € 500-4.000, qualora la violazione riguardi solo errori od omissioni formali.

Violazione delle disposizioni specifiche relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’allegato VII del reg. UE 1169/11, € 1.000-8.000.

Allergeni (articolo 10)

Per il mancato rispetto dei requisiti di etichettatura degli allergeni, sanzione da € 2.000 a 16.000.

QUID e quantità netta (articolo 11

La violazione delle norme su indicazione quantitativa degli ingredienti e quantità netta, salvo che il fatto costituisca reato, comporta una pena pecuniaria tra € 1.000 e 8.000.

Data di scadenza, congelamento, TMC (articolo 12)

Il mancato rispetto delle norme sull’indicazione del termine minimo di conservazione, è punito con una sanzione che va da € 1.000 a 8.000. L’infrazione delle norme su data scadenza e data ‘congelato (o surgelato) prevede la sanzione da € 2.000 a 16.000. Salvo che il fatto costituisca reato, viene punita la cessione ‘a qualsiasi titolo’ o l’esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza, con l’ammenda da € 5.000 a € 40.000.

Paese d’origine o luogo di provenienza (articolo 13)

“Salvo che il fatto costituisca reato”, violazioni su contenuti e modalità dell’indicazione di Paese d’origine o luogo di provenienza “di cui all’articolo 26 del regolamento”, comportano una sanzione tra € 2.000 e 16.000. Solo € 500-4.000, quando si tratti esclusivamente di errori od omissioni formali. Titolo alcolometrico (articolo 14)

Per Il mancato rispetto delle norme sull’indicazione del titolo alcolometrico, l’ammenda è tra € 500 e 4.000.

Dichiarazione nutrizionale (articolo 15)

E’ prevista una sanzione compresa tra € 2.000 e 16.000 per violazione delle norme relative alle modalità di indicazione, contenuto, espressione presentazione della dichiarazione nutrizionale.

CAPO IV – Informazioni volontarie

Violazioni (articolo 16)

Nel caso in cui siano fornite a titolo volontario notizie non corrette su informazioni generalmente previste come obbligatorie, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni di cui ai precedenti Capi II e III (articoli 5-15 del decreto).

Informazioni su base facoltativa in contrasto con i criteri generali di veridicità e trasparenza possono a loro volta venire sanzionate con una somma da € 3.000 a 24.000.

Dopo che la Commissione europea avrà definito le norme relative alle attribuzioni ‘vegetariano’ e ‘vegano’ nonché alle assunzioni di riferimento per gruppi specifici, la loro inosservanza determinerà l’applicazione della medesima pena.

TITOLO III – Adeguamento normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 1169/2011 e relative sanzioni

CAPO I - Adeguamento norme nazionali

Indicazione della partita o lotto di appartenenza (articolo 17)

Vengono confermate le disposizioni previste all’ art. 13 del D. Lgs. 109/92 ( abrogato dall’art. 30 del presente Decreto) con la variazione delle definizioni “ prodotti alimentari preimballati” e “non preimballati” in luogo di quelle “ prodotti alimentari preconfezionati” e “non preconfezionati”. Non è prevista l’indicazione del lotto per le seguenti tipologie di prodotti “non preimballati”: alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio ( cd. sfusi) oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta ( cd. preincartati). Nel caso di omessa indicazione della partita è prevista un sanzione tra € 3000 e 24000 che è ridotta tra 1000 e 8000 per un’indicazione data ma non in modo corretto. Distributori automatici (articolo 18)

Sui distributori per la vendita di prodotti alimentari non preimballati, per ciascun prodotto deve essere riportata in lingua italiana e chiaramente leggibili la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti, l’indicazione delle sostanze allergeniche presenti di cui all’all. II del Reg. 1169/2011, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo delle impresa responsabile della gestione dell’impianto che è anche il responsabile delle informazioni. La violazione di tali disposizioni comporta la pena pecuniaria da € 1000 a 8000. L’omissione dell’indicazione delle sostanze allergeniche viene punita con una sanzione compresa tra € 5000 e 40.000. Vendita di prodotti non preimballati (articolo 19)

Per le tipologie di prodotti alimentari non preimballati, richiamati al precitato art. 17 , nonché per quelli, anche se posti in involucro o confezione protettiva venduti al consumatore finale previo frazionamento, vi è obbligo di indicare su un apposito cartello apposto sui recipienti che li contengono o tramite supporti anche digitali presenti nei comparti di esposizione oltre a quanto già previsto dal D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 2 la presenza di «allergeni», di cui all’all. II del Reg. 1169/2011, negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti. Vanno anche indicati la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati e la definizione di “ decongelato” per gli alimenti in vendita precedentemente congelati ad eccezione dei casi di cui all’. VI comma 2 lett. a), b) e c) del Reg. 1169/2011.

Nel caso di fornitura alle collettività le indicazioni di cui sopra possono essere riportate sul documento commerciale d’accompagnamento, anche telematicamente. Per tali prodotti nelle fasi precedenti la vendita al consumatore ed alle collettività devono essere riportate le seguenti informazioni: la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti comprese le sostanze allergeniche presenti di cui all’all. II del Reg. 1169/2011, il nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni e , soltanto per quelli, anche se posti in involucro o confezione protettiva, venduti al consumatore finale previo frazionamento, anche l’indicazione del lotto o partita di appartenenza.

Queste indicazioni possono essere riportate su un documento commerciale, anche telematicamente, relativo a detti prodotti accompagnatorio degli stessi.

Cartello unico

Viene confermata la possibilità di utilizzare, in luogo di un registro o altro sistema equipollente anche digitale, a disposizione del consumatore presso i banchi di esposizione e riportante per ogni specifico prodotto l’elenco dei rispettivi ingredienti, un cartello unico degli ingredienti per i prodotti di pasticceria, panificazione, gelateria, pasta fresca e gastronomia, comprese le preparazioni alimentari, di cui già al D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 3.

Viene quindi accolta la nostra storica richiesta di mantenimento di uno strumento che di fatto ha contribuito a facilitare in questi venti anni di applicazione i rapporti con gli organi di vigilanza ed è di facile compilazione per l’operatore e di veloce accessibilità per il consumatore, che, pur essendo strutturato per gruppi omogenei di prodotti, può contenere anche le informazioni relative alla presenza delle sostanze allergeniche indicate per singolo prodotto, come richiede la norma. Infatti nel caso in cui queste sostanze fossero scarsamente presenti nei prodotti il cartello unico sarebbe sufficiente a riportare le loro indicazioni, mentre nel caso in cui le stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per maggiore chiarezza ad un altro strumento( es. allegato, schema, registro etc. ) richiamato nello stesso cartello unico e quindi correttamente segnalato al consumatore.

A questo link è possibile scaricare, come esempio, uno schema già in uso da parte di una gelateria nostra associata, che riteniamo possa essere adottato con le opportune modifiche relative alla tipologia di prodotti.

Bevande vendute sfuse

Nel caso in cui la bevanda viene venduta tramite spillatura il cartello degli ingredienti deve essere posizionato sull’impianto o in prossimità dello stesso, segnalando oltre la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti l’eventuale titolo alcolometrico se la bevanda ha un contenuto alcolico superiore all’ 1,2 per cento in volume.

Acque

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività devono riportare, ove trattate , la specifica denominazione di vendita « acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Prodotti venduti a pezzo o alla rinfusa

Per i prodotti dolciari e da forno preimballati che sono venduti a pezzo o alla rinfusa e destinati al consumo dopo la vendita, le indicazioni previste per i prodotti non preimballati sono riportate sul cartello o sul contenitore in modo che siano facilmente leggibili da parte del consumatore.

Alimenti somministrati

Per gli alimenti forniti dalle c.d. «collettività» l’obbligo dell’informazione al consumatore prima che allo stesso venga servito l’alimento è limitato all’ indicazione delle sostanze o prodotti allergenici presenti, di cui all’all. II del Reg. 1169/2011. Tale indicazione deve essere apposta in lingua italiana e ben visibile sul menù o sul registro o su apposito cartello in relazione alle singole preparazioni alimentari inserite, anche utilizzando mezzi informatici (compresi QR code, app per smartphone) pur se non in via sostitutiva, in quanto in questo caso va comunque redatto un documento che correli gli allergeni alle varie preparazioni. Oppure si può dare indicazione sul menù, registro o cartello che per informazioni sulla presenza di sostanze allergeniche ci si può rivolgere al personale di servizio per consultare apposita documentazione.

Ricordiamo che la semplice indicazione della eventuale presenza nei prodotti somministrati di sostanze allergeniche con rinvio ad una comunicazione verbale sulla denominazione delle stesse e sulle pietanze che le conterrebbero, oltre a non adempiere all’obbligo prescritto, non tutela l’operatore nel caso in cui sia citato in giudizio in quanto il tipo di comunicazione adottato non sarebbe probante della effettiva trasmissione delle informazioni.

La violazione delle disposizioni relative ai prodotti non preimballati comporta una sanzione che varia da € 1000 a 8000.

Nel caso di omissione per i prodotti non preimballati e per quelli somministrati dell’indicazione delle sostanze allergeniche, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista un’ammenda compresa tra € 3000 e 24000, ridotta ad un importo tra 1000 e 8000 se l’ indicazione viene fornita in modalità non corretta ed ulteriormente ridotta ad una somma tra € 500 e 4000 per infrazioni formali.

Se nelle fasi precedenti la vendita al consumatore ed alle collettività dei prodotti non preimballati vengono omesse le relative indicazioni obbligatorie può essere applicata una sanzione per un importo tra € 500 e 4000. Prodotti non destinati al consumatore (articolo 20)

Nel caso di fornitura ad altri operatori di alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività (es. per ulteriori lavorazioni o semilavorati ) gli operatori del settore alimentare devono assicurare il trasferimento, tramite imballaggio o recipiente o confezione o etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori, delle seguenti informazioni: la denominazione dell’alimento, la quantità netta dell’alimento, le sostanze o prodotti allergenici di cui all’all. II del Reg. 1169/2011, il nome o la ragione sociale o il marchio e l’indirizzo dell’operatore del settore responsabile delle informazioni e l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, se obbligatoria. La violazione delle disposizioni relative a tali prodotti determina una sanzione compresa tra € 500 e 400.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Mutuo riconoscimento (articolo 25)

Le disposizioni nazionali che integrano il reg. UE 1169/11 non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altri Stati membri UE ed EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e Turchia.

Autorità competenti (articolo 26)

L’ autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF). Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti.

Procedure (articolo 27)

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative seguono i criteri stabiliti nella legge 689/81. Nel caso di accertamento per la prima volta nei confronti di un operatore di sole violazioni ‘sanabili’ – in relazione alle quali sia prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria – l’autorità è tenuta a ricorrere a una preventiva diffida. È altresì prevista la possibilità di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora si proceda al suo pagamento nei cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. Per le microimprese (Fatturato inferiore ai 2 mln. di euro e n. addetti fino a 10) la sanzione amministrativa è ridotta fino ad un terzo. Sono esentate dalle sanzioni, al di fuori dei soli casi di irregolarità su allergeni e data di scadenza, le forniture alle ONLUS per la successiva cessione gratuita a persone indigenti. Nel caso in cui viene immesso sul mercato un alimento le cui informazioni non conformi sono state adeguatamente rettificata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie è esclusa. Periodo transitorio (articolo 28)

E’ possibile commercializzare fino all’esaurimento delle scorte e difformemente dal Decreto gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore dello stesso. Abrogazioni (articolo 30)

Vengono abrogati il D.lgs. 109/92 ed altre disposizioni normative. Sugli effetti di tali abrogazioni è stata diramata dal Ministero dello sviluppo economico una nota di chiarimenti, scaricabile qui.


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