top of page

Consorzio Oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)


L’articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’applicazione del contributo ambientale CONOE di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il Consorzio ha messo a punto modalità e procedure per il pagamento del contributo ambientale e ha diffuso un documento che ricorda gli obblighi di iscrizione.

Ricordo che l'impresa associata a Confartigianato, se rientrante nel comparto A (= produttori di rifiuti di oli e grassi vegetali e animali, quindi per praticità, le imprese di trasformazione alimentare quali rosticcerie, friggitorie, pasticcerie ed altre imprese che producono questo tipo di rifiuti) vengono iscritte "d'ufficio" al Conoe senza dover produrre domande di iscrizione, comunicazioni ecc. e senza dover pagare alcunché. Naturalmente l'iscrizione a Confartigianato deve essere valida e vigente.

Le altre imprese, afferenti ad altri comparti - quali trasportatori, recuperatori, ecc. - pur eventualmente essendo iscritte a Confartigianato - devono iscriversi con modalità "attiva" secondo la procedura prevista (cfr. sito www.conoe.it.) Le imprese del comparto D (i produttori di oli o grassi "nuovi" quali per esempio i nostri frantoiani) hanno la facoltà ma non l'obbligo di iscriversi (ma per certe tipologie di prodotto dovranno pagare il contributo ambientale).

Per quanto riguarda il momento del ritiro ci si comporta come generalmente si fa per il conferimento dei rifiuti speciali. Non è previsto alcun pagamento all'impresa di raccolta e trasporto (dato il valore commerciale del rifiuto, utilizzato nell'industria della detergenza, della mangimistica, dell'energia, ecc., il raccoglitore riconosce in genere una certa somma).


bottom of page