top of page

Sanzioni a chi viola le norme su materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.


Comunicazione all'ATS entro il 30 luglio.

Lo scorso 2 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10/02/2017 n° 29 che introduce sanzioni per i produttori, importatori e utilizzatori di MOCA - Materiali e Oggetti destinati a venire in Contatto con prodotti Alimentari e alimenti in genere.

Per fare qualche esempio tra questi rientrano piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi ecc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Le norme sui MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori (vale a dire gli operatori alimentari).

Il fulcro della normativa in materia di MOCA ha come obiettivo quello di escludere ogni possibile trasferimento di sostanze dai MOCA ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Il decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo, da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 luglio 2017.

Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.

È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti (in grado di garantire meglio la tracciabilità dei cibi e di migliorarne la conservazione), oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata. Per quest’ultima tipologia di materiali la normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.

L’aggiornamento delle sanzioni amministrative avviene ogni due anni e l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.


bottom of page