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Le novità del Decreto Lavoro in materia di Salute e Sicurezza


Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 85/2023 di conversione del Decreto Lavoro che introduce importanti novità in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito una sintesi dei punti che interessano le imprese:

1 - Nomina del medico competente e valutazione dei rischi – art. 18

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono provvedere alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. In questo modo si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge, e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

2 - Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi – art. 21

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Finalità della modifica introdotta è quella di ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

3 - Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente – art. 25

Il medico competente in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Si prevede inoltre che in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

4 - Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati – art. 37

Introdotto il monitoraggio dell’applicazione degli Accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

La nuova previsione nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l'individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all'autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.

5 - Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio

In ambito di verifica delle attrezzature viene introdotta la possibilità per i soggetti privati di acquisire la titolarità delle funzioni di “verifica periodica” art. 71 comma 12 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]. I soggetti privati abilitati acquistano pertanto la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

6 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – art. 72

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Lo stesso dovrà acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

7- Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento – art 73

Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (art. 71 comma 7) la partecipazione ai percorsi di formazione e addestramento specifici al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: ...

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

8 - Riconoscimento di ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione – art. 98

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

(…omissis)

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni .

I nostri uffici rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti, scrivi a: ambiente@apaconfartigianato.it

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