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Novità in merito all'esportazione definitiva dei veicoli



Per la definitiva esportazione di veicoli, l’intestatario è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione. La cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Dal 1° gennaio 2020 sono venute meno le disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro 60 giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell’avvenuta reimmatricolazione all’estero. Il MIT ha inoltrefornito i seguenti chiarimenti:

A) Per i veicoli già esportati entro il 31 dicembre 2019, debbono ritenersi ancora applicabili le disposizioni e le procedure in vigore in quel momento. B) Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo. In tal caso, se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità. C) Casi particolari. Indipendentemente dalla data di effettiva esportazione all’estero, la cancellazione deve sempre essere disposta, senza obbligo di revisione, quando:

- il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione;

- debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo in capo al soggetto che nell’ANV e nel PRA ne risulta proprietario.