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Disabilità e autobus


Si comunica che il Decreto Legislativo del 4 novembre 2014 n. 169, inerente la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del Regolamento UE n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all’art. 12 – Formazione – in sintesi recita che il vettore che viola gli obblighi attinenti alla formazione di cui all’art. 16, par. 1 del regolamento, di cui sopra, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

L’art. 16 del Reg. UE n. 181/2011 afferma che i vettori stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che:

a) il personale non conducente, compreso quello alle dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo, come indicato all’allegato II, parti a) e b);

b) il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni come indicato all’allegato II, parte a).

Il soprarichiamato allegato II parte a) riporta la Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità.

La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i passeggeri include i seguenti aspetti:

—sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento, e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono affetti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di persone con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta,

—barriere incontrate da persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/ fisiche, organizzative,

—cani riconosciuti da assistenza, loro ruolo ed esigenze,

—capacità di far fronte a situazioni inattese,

—abilità interpersonali e metodi di comunicazione con persone non udenti, ipoudenti, ipovedenti, con persone che soffrono di disturbi del linguaggio o con difficoltà di apprendimento,

—capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto l’eventuale personale addetto allo smistamento dei bagagli).

Lo stesso art. 16 del Regolamento citato normava che gli Stati Membri potevano concedere una deroga riguardo la formazione dei conducenti di cui al paragrafo 1 lettera b) del medesimo articolo per un periodo massimo di cinque anni dal 1 Marzo 2013.

Orbene, il periodo quinquennale scadrà tra pochi giorni e dal Ministero dei Trasporti nulla è ancora pervenuto in merito alla pratica gestione della norma nonostante vari solleciti in materia. Siamo a conoscenza che la casa editrice EGAF ha predisposto un apposito manuale per l’organizzazione di un corso tipo con le materie ed i contenuti anche multimediali ma non ci sono obblighi né informazioni circa la durata del tempo e la cronologia dei programmi per lo svolgimento dei suddetti corsi.

Per quanto attiene alla sanzioni l’unico soggetto abilitato alla loro erogazione (solo su denuncia dell’utente disabile) è per legge l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e non la Polizia Stradale.


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