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TAXI e NCC - Aggiornamento delle Linee Guida per il trasporto persone


Sono state pubblicate le nuove Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”.

All’allegato 15 ed in particolare per quanto riguarda i servizi di trasporto commerciali e non di linea è stato stabilito che a partire dal 1° settembre e sino al 31 dicembre 2021, è consentito l’accesso - nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti - ad autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.


Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.


I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato Decreto-Legge n. 52/2021, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita a bordo.


Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infra-regionali e di collegamento fra due Regioni limitrofe, nonché i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l’applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.


Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:

  • la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;

  • l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;

  • il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;

  • l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;

  • l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.


Per i settori taxi e NCC fino a nove posti:

1. è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;

2. il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;

3. nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,

4. nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.


Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.


In allegato il testo dell’allegato 15 delle nuove Linee-Guida che contemplano anche le misure di sistema valide per ogni sistema di trasporto, le nuove disposizioni per il trasporto pubblico di linea, il trasporto aereo, marittimo e funiviario e l’appendice su sanificazione e igienizzazione di locali e mezzi di trasporto.

LINEE_GUIDA_TRASPORTI 31_8_2021
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