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SUPERBONUS - Le novità del D.L. “Aiuti”


In vigore la proroga del termine entro cui effettuare il 30% dei lavori nelle unifamiliari, per beneficiare del 110% per tutto il 2022. Novità sulla cessione dei crediti da parte di banche e gruppi verso clienti professionali privati propri correntisti.

Il “D.l. Aiuti”, entrato in vigore il 18 maggio 2022, con l’articolo 14 interviene sul Superbonus, accogliendo una richiesta della Confederazione, volta da ampliare il termine di effettuazione del 30% dei lavori sulle “unifamiliari” al fine di beneficiare del 110% sulle spese sostenute nel 2022. Ulteriore modifica, inoltre, della cessione dei crediti edilizi, con la possibilità di rendere sempre ammissibile, a banche e gruppi bancari, la cessione a favore di clienti professionali privati.

Nel dettaglio:

- Superbonus e “unifamiliari” (art. 14, c.1, lett. a)

La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche non esercenti imprese, arti e professioni, sulle unità immobiliari cd “unifamiliari” (cioè, diverse dai Condomini e dagli edifici con più unità, fino a 4), a condizione che entro il 30 settembre 2022 (e non più entro il 30 giugno 2022) siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Come richiesto da Confartigianato, è stata quindi riconosciuta e concessa la possibilità di disporre di un maggior periodo di tempo (3 mesi) per realizzare la condizione (esecuzione del 30% del lavoro complessivo) per poter fruire della super detrazione.

- Cessione dei crediti (art. 14, c.1, lett. b)

Con l’ulteriore modifica all’articolo 121, è stata soppressa la cd “quarta cessione”, possibile solo da parte della banca verso propri correntisti, relativamente a crediti per i quali è esaurito il numero dei passaggi (cioè, è già stata effettuata la terza cessione). Le regole vigenti per l’esecuzione delle cessioni da parte di fornitori (che hanno concesso lo sconto) o da parte dei beneficiari della detrazione, sono le seguenti:

  • il fornitore che ha concesso lo sconto o il beneficiario della detrazione, in alternativa alla compensazione del credito o all’utilizzo diretto della detrazione, può cedere il medesimo a qualunque soggetto terzo, anche diverso da soggetti “vigilati” (cd “cessione jolly”);

  • il soggetto terzo può, in alternativa alla compensazione del credito, effettuare al massimo due ulteriori cessioni esclusivamente verso banche, intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni (seconda e terza cessione);

  • la novità introdotta dal D.L. in oggetto è la facoltà, per le banche o per i gruppi bancari, di cedere in qualsiasi momento il credito nei confronti di “clienti professionali privati” titolari di un conto corrente con la medesima banca o con la banca capogruppo, senza possibilità di ulteriori cessioni.

Si segnala che, ai sensi del Regolamento CONSOB 20307/2018, allegato 3, sono “clienti professionali privati” determinati soggetti che possiedono l’esperienza e competenze per assumere decisioni finanziarie in modo consapevole. Si tratta di:

  • clienti professionali “di diritto”, tra cui si annoverano: banche, imprese di assicurazione, agenti di cambio, fondi pensione; vi rientrano anche imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti: bilancio di 20 mln di euro, fatturato netto 40 mln di euro, fondi propri 2 mln di euro;

  • clienti professionali “su richiesta”: si tratta di soggetti diversi dai precedenti, che possono effettuare specifica richiesta di diventare “clienti professionali” se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: aver effettuato sul mercato finanziario almeno 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti, portafoglio finanziario di almeno 500.000 euro, aver lavorato almeno un anno nel settore finanziario in una posizione professionale che presuppone le conoscenze del settore.

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