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Modifica di alcune sanzioni per le attività di gestione impianti termici


Con la Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2022 pubblicata sul BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022, è stata modificata la sezione della Legge Regionale 24/06 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente“ in particolare l’Art. 27 riguardante le sanzioni per le attività di gestione degli impianti termici. (scarica la L.R. 8/2022 con le modifiche) Le modifiche sono inserite all’Art. 11:


a) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1è sostituito dal seguente:

'1. L'inosservanza dell'obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell'impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.';

2) al comma 1 bis le parole 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b),';

3) al comma 2 le parole 'L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell'impianto termico';

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:


'2 bis. L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.';



Riguardano quindi in particolare:

  • L'inosservanza dell'obbligo di tenuta del libretto di impianto;

  • L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione nomina o revoca incarico Amministratore di Condominio e/o Terzo responsabile;

  • L'inosservanza della tempistica di registrazione a Catasto della DAM.

Scarica la L.R. 24/2006 modificata e aggiornata

l.r. 24_2006 aggiornata maggio 2022
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lr002022052000008
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