top of page

LAPIDEI – Siglato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che riguarda 30mila imprese

Siglato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che riguarda 30mila imprese e 100 mila lavoratori

Confartigianato Legno, Confartigianato Marmisti, le altre Organizzazioni imprenditoriali hanno firmato con i Sindacati di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area Legno-Lapidei. Il contratto si applica a oltre 30mila imprese artigiane e piccole e medie imprese e oltre 100mila lavoratori dei settori del legno, arredamento, mobili, lapidei, escavazione, marmo. Alla trattativa e alla firma del rinnovo erano presenti il Presidente di Confartigianato Arredo Mauro Damiani e il Presidente di Confartigianato Marmisti Gualtiero Bellezza. L’accordo prevede un incremento a regime per il Settore del Legno – Imprese artigiane a livello D pari a 75 euro lordi sui minimi tabellari, così suddiviso: 45 euro dal 1° maggio 2022 e 30 euro dal 1° settembre 2022. Per il Settore del Legno – PMI a livello D, l’incremento è pari a 76 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches: 50 euro dal 1° maggio 2022 e 26 euro dal 1° settembre 2022. Per il settore dei Lapidei-Imprese artigiane l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a 79 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 45 euro dal 1°maggio 2022 e 34 euro dal 1° settembre 2022. Per il settore dei Lapidei-PMI l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a 80 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 50 euro dal 1°maggio 2022 e 30 euro dal 1° settembre 2022. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 150 euro da erogare in due tranche. La prima di 75 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda di 75 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Nel contratto è stata definita per la prima volta una specifica disciplina del contratto a termine stagionale e sono state individuate causali di ricorso del contratto a tempo determinato che si aggiungono a quelle stabilite dal Decreto Dignità.



bottom of page