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Green Pass nei luoghi di lavoro - Accolte le richieste di Confartigianato


Green Pass nei luoghi di lavoro - Conversione del D.L. n. 127/2021_Accolte le richieste di Confartigianato

Vi comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 165/2021 di conversione del decreto legge n. 127/2021 provvedimento con il quale è stato esteso l’obbligo di Green pass al lavoro privato.

In sede di conversione, sono state introdotte alcune modifiche migliorative in merito alla verifica del Green Pass nonché relativamente alla disciplina dei contratti a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori privi di certificazione verde, accogliendo quindi le proposte emendative che erano state proposte da Confartigianato.

Con riferimento al profilo dei controlli, il provvedimento interviene a modificare l’art. 9 septies, comma 5, del D.L. n. 52/2021 prevendendo che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde. In caso di consegna del Green pass i lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dal controlli da parte dei datori di lavoro. Tale modifica consente di semplificare e razionalizzare i controlli da parte dei datori di lavoro che potranno sostanzialmente registrare la data di scadenza della certificazione verde, assicurando la continuità dell’attività d’impresa senza la necessità di controlli quotidiani. Sempre in materia di controlli il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del Green Pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.

In sede di conversione, sono poi state introdotte alcune modifiche alla norma che permette alle imprese con meno di 15 dipendenti di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. Come noto, per tali imprese, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata è stata prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando il limiti del 31 dicembre 2021 (termine attuale dello stato di emergenza).

In virtù delle modifiche approvate:

  • Il contratto per sostituzione del dipendente privo di Green Pass potrà ora essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto finora fermo restando il limite del 31 dicembre 2021;

  • Per il contratto a termine sostitutivo ed i rinnovi viene confermata la durata massima di dieci giorni, ma con la precisazione che si tratta di giorni lavorativi;

  • Viene specificato che la sospensione e la sostituzione del lavoratore privo di certificazione verde esclude sanzioni disciplinari a suo carico e comporta la conservazione del posto di lavoro.

Riguardo alla validità del Green Pass il provvedimento, fornendo una copertura normativa ad una FAQ del Governo, stabilisce che la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Con riferimento, infine all’ambito di applicazione del Green Pass viene specificato che l’obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta – del certificato verde riguarda anche i soggetti che svolgono attività di formazione in qualità di discenti.

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