Ferie arretrate: attenzione alla scadenza del 30 giugno per il godimento delle ferie residue
- 10 giu
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La normativa vigente prevede che ogni lavoratore abbia diritto, ogni anno, a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. In particolare, almeno due settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, anche consecutivamente se richiesto dal lavoratore, mentre le ulteriori due settimane devono essere utilizzate entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvo eventuali diversi termini previsti dalla contrattazione collettiva.
Per questo motivo, il 30 giugno di ogni anno rappresenta una scadenza importante: entro tale data i lavoratori devono fruire delle ferie residue maturate nei due anni precedenti. Per il 2026, ad esempio, entro il 30 giugno dovranno essere smaltite le ferie residue maturate nel corso del 2024.
Nel caso in cui le ferie non vengano godute entro il termine previsto, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la contribuzione previdenziale sul valore economico delle ferie maturate e non utilizzate. Come previsto dalle disposizioni INPS, tale adempimento viene calcolato sulle ferie residue e gestito nel cedolino paga di competenza del mese di giugno.
È importante sottolineare che, quando il dipendente usufruirà effettivamente di tali ferie in un momento successivo, il datore di lavoro non dovrà versare nuovamente i contributi, ma potrà recuperare quanto già anticipato all’INPS.
Per evitare il versamento anticipato dei contributi previdenziali sulle ferie non godute, che rappresenta per l’impresa un costo finanziario, i referenti del servizio paghe comunicheranno alle aziende interessate quali dipendenti presentano residui ferie riferiti all’anno 2024. In questo modo sarà possibile, ove ritenuto opportuno, programmare la fruizione delle ferie residue entro il mese di giugno.
APA Confartigianato Imprese invita quindi le aziende a pianificare con attenzione i piani ferie annuali, tenendo conto del vincolo normativo e prevenendo accumuli difficili da gestire in prossimità della scadenza.
Si ricorda infine che le ferie non godute non possono essere monetizzate, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti del servizio paghe degli uffici territoriali di APA Confartigianato Imprese scrivendo all'indirizzo:


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