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Dimostrazione del requisito dello stabilimento - Data di scadenza del 13 maggio 2023


Come è noto l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1055/2020 ha sostituito integralmente l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al “requisito dello stabilimento”. Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), salvo l'utilizzo di terminologia parzialmente differente, nulla sostanzialmente è stato modificato rispetto alla vigente disciplina.

Di conseguenza rimangono ferme anche le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità prot. n. 3 del 25 gennaio 2012, in relazione ai luoghi di conservazione della documentazione inerente all’impresa.

Relativamente alla condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f)), la nuova definizione fa riferimento all’attività amministrativa e commerciale svolta dall’impresa di trasporto nei locali cui si riferisce la lettera a) del medesimo articolo e paragrafo e all’attività di gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una “sede operativa”, come nella versione originale regolamento (CE) n. 1071/2009, induce a ritenere che non sia più necessario - per l’impresa - indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Tale considerazione si riflette sul contenuto della dichiarazione relativa allo stabilimento che l’impresa deve produrre, in sede di richiesta dell’autorizzazione di accesso alla professione e in sede di aggiornamento delle condizioni per il riconoscimento del requisito dello stabilimento, in caso di imprese già iscritte al REN.


Pertanto, alla luce della prossima scadenza stabilita dal Decreto dirigenziale 8 aprile 2022, si ricorda che le imprese già titolari di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada alla data del 17 aprile 2022 (entrata in vigore del D.D. 8/4/2022), entro il 13 maggio 2023 devono dimostrare il requisito dello stabilimento presentando la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato 1 bis). Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio competente della Motorizzazione civile, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data del 13 maggio 2022 utilizzando l’allegato 1 bis.

Per le nuove imprese da autorizzare è invece necessario seguire la procedura dettata con la citata circolare del 13 maggio 2022, scaricabile di seguito.


Scarica il modello di dichiarazione Allegato 1bis

MIMS_circ_bollo_Allegato_1bis (1)
.pdf
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Scarica la circolare del 13 maggio 2022

MIMS_Circ3738_13mag2022_Attuazione_dd_8aprile2022 (1)
.pdf
Download PDF • 513KB

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