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COSTRUZIONI: : il Bonus facciate vale anche per le facciate parzialmente visibili

Chiarimento Agenzia delle Entrate


Ѐ possibile beneficiare del bonus facciate anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada, quattro piani su cinque. Lo ha chiarito l’Agenza delle entrate con la risposta n. 59 del 28 gennaio 2021 ad una richiesta di chiarimenti da parte del proprietario di un appartamento che fa parte di un condominio dove sono previsti lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei balconi. L’edificio, ubicato in una Zto (zona territoriale omogenea) di tipo “B”, è composto da cinque piani fuori terra e ha la facciata frontale e le due laterali visibili dalla strada, mentre il piano terra delle sole parti laterali dello stabile non è visibile. L’istante dunque chiede, con riferimento alle spese per il restauro delle facciate laterali del condominio, di fruire del bonus facciate.

L’Agenzia ricorda che i commi da 219 a 223 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), disciplinano la detrazione d’imposta del 90% per le spese documentate sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati ubicati nelle Zto “A” o “B” ai sensi dell’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 (cd. bonus facciate).

Con la circolare n. 2E/2020 le Entrate hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle particolarità che possono sorgere in fase di applicazione dell’agevolazione. Il documento precisa che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, per esempio, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, dei lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti e ai cornicioni.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono quindi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni e possono rientrare tra le spese agevolabili solo in caso sussista la predetta visibilità dall’esterno.

Date tali premesse, l’Agenzia ritiene che spetta il bonus facciate per le spese relative agli interventi sulle facciate laterali dell’edificio, anche se sono solo parzialmente visibili dalla strada (nel caso in esame quattro piani su cinque). La valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, – precisano le Entrate – costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia.

Infine, nella risposta si richiama l’articolo 121 del decreto “Rilancio”, che ha previsto che coloro che sostengono le spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in sostituzione della detrazione d’imposta, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto in fattura: l’importo scontato viene anticipato dal fornitore che lo recupererà sotto forma di credito d’imposta con la facoltà di cedere lo stesso credito, successivamente, ad altri soggetti come gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti, inoltre, possono optare per la cessione di un credito d’imposta di entità pari alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

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