Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sollecitati da Confartigianato per sgombrare il campo da incertezze sulla gestione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi.
L’Agenzia ha infatti emanato una circolare che fa luce sulle modifiche introdotte dal Decreto legge Aiuti bis in materia di solidarietà passiva del cessionario o fornitore che acquisisce crediti d’imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.
CATEGORIA EDILIZIA - Cessione bonus edilizi: la circolare dell'Agenzia delle Entrate con le nuove regole
La circolare emanata è il frutto dell’interlocuzione condotta da Confartigianato con l’Agenzia delle Entrate in merito a quanto previsto dal Dl Aiuti bis che ha limitato la responsabilità solidale del cessionario o fornitore che ha concesso lo sconto in fattura ai soli casi di dolo o colpa grave. L’Agenzia fornisce chiarimenti che fanno luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a cominciare dalle banche, devono adottare per evitare contestazioni in merito ad una eventuale loro responsabilità solidale.
L’Agenzia afferma che il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, mentre la colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi”.
Confartigianato giudica particolarmente importante, al fine di rendere concreta la possibilità di cedere i crediti da parte delle banche ai propri correntisti titolari di partita IVA, la precisazione che i cessionari non sono tenuti ad effettuare la medesima istruttoria già svolta dalla banca a condizione che la banca cedente consegni al correntista-cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare che la stessa ha osservato la necessaria diligenza. Viene chiarito che la cessione dei crediti ai correntisti libera “capacità fiscale” in capo alle banche che potranno ritornare ad operare sul mercato.
Altrettanto importanti le indicazioni sollecitate da Confartigianato su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il cosiddetto “sconto sul corrispettivo”.
E’ stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute entro i termini ordinari, vale a dire il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.