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CCNL Area Comunicazione, siglato il verbale integrativo: novità sull’indennità di funzione dal 1° agosto

  • 56 minuti fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Il 15 luglio 2026 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILFPC-UIL, hanno sottoscritto un verbale integrativo del CCNL Area Comunicazione.


L’intesa interviene sull’indennità di funzione prevista dall’articolo 71, relativo alle norme particolari per i quadri, con l’obiettivo di assicurare modalità di applicazione uniformi. L’indennità riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nel livello 1A.


Indicazione separata nel cedolino paga

A decorrere dal 1° agosto 2026, l’indennità di funzione dovrà essere esposta nel cedolino paga attraverso una voce autonoma e distinta.

Il verbale chiarisce inoltre che l’indennità:

  • costituisce un elemento della retribuzione;

  • incide su tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti;

  • deve essere mantenuta distinta dai minimi contrattuali indicati nelle tabelle retributive del CCNL;

  • non è quindi compresa nell’importo tabellare previsto per il livello 1A.

Restano salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore definiti a livello aziendale. Le precisazioni sono contenute nella nota a verbale relativa all’articolo 71, riportata a pagina 2 dell’accordo integrativo.


Nessun arretrato per i periodi precedenti

Le parti hanno infine stabilito che, per i periodi antecedenti al 1° agosto 2026, non saranno dovuti arretrati o conguagli derivanti dalle differenti modalità con cui l’indennità potrebbe essere stata applicata in passato.

Le imprese che applicano il CCNL Area Comunicazione sono invitate a verificare il corretto adeguamento dei cedolini paga a partire dalla mensilità interessata.


Il Servizio Consulenza del Lavoro di APA Confartigianato Imprese è a disposizione delle aziende associate per informazioni e assistenza. È possibile scrivere all'indirizzo mail consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it



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