Si informa che è stato pubblicato sulla GU n. 275 del 4/11/2020 (allegata) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre u.s. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, in vigore da domani 6 novembre fino al prossimo 3 dicembre.
Tale provvedimento prevede – tra l’altro – l’individuazione di Regioni a rischio maggiormente elevato che si collocano, in base ai parametri individuati, nello "scenario di tipo 3" di cui all’art.2 del DPCM (cosiddette zone arancioni) e nello "scenario di tipo 4" di cui all’art.3 del DPCM (cosiddette zone rosse).
Per le Regioni che si collocano nello "scenario di tipo 4" , tra cui la Lombardia, sono previste una serie di restrizioni, tra le quali la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.
Tale allegato non ricomprende tra le attività consentite quella dei centri estetici.
Nell’ambito di tali Regioni sono pertanto sospese, per almeno 14 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e comunque fino ad eventuali ordinanze di aggiornamento dell’elenco, le attività dei centri estetici.
L’effetto discriminatorio di tale disposizione a danno dell’estetica rispetto alle altre attività di servizi alla persona è all’attenzione confederale ed oggetto, in queste ore, di azioni mirate alla modifica del provvedimento.
Vi terremo aggiornati.
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