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Inail, riduzione dei premi per i settori non ancora coinvolti nella revisione delle tariffe


È stata disposta una riduzione del premio INAIL da applicare ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi speciali unitari delle polizze artigiani e ai premi delle polizze della navigazione marittima che è stabilita mediante un’apposita Determina del Presidente dell’INAIL, approvata con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento. Per l’anno 2019 è stata fissata nella misura del 15,24%.

Per espressa previsione normativa, la riduzione in parola si applicava nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che, come noto, è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2019 e attuato mediante l’emanazione dei Decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

I citati decreti hanno approvato le nuove tariffe:

  • dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività (tariffa ordinaria dipendenti - T.O.D.);

  • dei premi della gestione Navigazione;

  • dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.

Pertanto la riduzione è cessata dall’1/1/2019 per tutte le gestioni sopra indicate nonché per i lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto i premi dovuti per gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti per l’impresa utilizzatrice.

Ora INAIL, con la circolare in oggetto, ricorda che la riduzione in argomento rimane in vigore per quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è ancora stato completato delineandone l’ambito di applicazione, per l’anno 2019, ed illustrandone i relativi criteri di applicazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE - ANNO 2019

L’Istituto precisa che la riduzione, pari al 15,24% continua a trovare applicazione, per l’anno 2019, con riferimento

  • ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1124/1965, cioè quelli che si applicano a scuole, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori;

  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, di cui alla Legge n. 93/1958;

  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura (Titolo II, DPR n. 1124/1965), riscossi in forma unificata dall’INPS.

MISURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE - ANNO 2019

L’INAIL ribadisce che i soggetti interessati alla stessa sono individuati in misura differenziata in funzione del fatto che l’impresa abbia iniziato l’attività da oltre un biennio ovvero da un periodo inferiore e che la Legge di Stabilità del 2014 ha correlato l’applicazione della riduzione all’andamento infortunistico dell’azienda, assunto a criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.

Inizio attività da oltre un biennio

Con riferimento all’anno 2019, rientrano in questa casistica le imprese che hanno iniziato l’attività prima del 3 gennaio 2017.

In tal caso, i soggetti interessati alla riduzione sono individuati confrontando l’indice di gravità medio (IGM) con l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali afferenti alle gestioni sopra individuate.

Inizio attività da meno di un biennio

Con riferimento all’anno 2019, rientrano in questa casistica le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 3 gennaio 2017.

Per le aziende rientranti in questo gruppo, la riduzione è applicata previa istanza presentata all’INAIL in modalità telematica con il servizio online OT20. La riduzione è riconosciuta, infatti, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La riduzione continuerà ad

essere applicata, nella nuova misura del 15,24% e senza la presentazione di un’apposita istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel biennio di riferimento l’istanza OT20.


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