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Impianti termici. Limiti all'installazione di impianti di climatizzazione per le norme di preven


In riferimento all’installazione di impianti di condizionamento contenenti nuove tipologie di gas infiammabili (ad es. R32, R290, R600, … ) si ricorda che tra i limiti all’installazione rientrano quelli legati alla tipologia del locale in cui potrebbe verificarsi la perdita. Gli installatori devono infatti fare riferimento alle restrizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi, norma che – come auspicato da Confartigianato – richiederebbe un aggiornamento, vista l’evoluzione tecnica degli ultimi anni.

In riferimento all’attuale normativa vigente, nonostante il rischio principale sia il rilascio consistente di refrigerante a causa di una rottura (di collegamenti e/o componenti), recentemente i Vigili del Fuoco hanno ricordato come le installazioni con refrigeranti infiammabili siano di fatto limitate in casi come:

  • Alberghi

  • Uffici occupati da oltre 25 persone

  • Attività commerciali con superfice lorda superiore i 400mq

  • Scuole

  • Ospedali (compresi anche gli ambulatori)

In riferimento ad alberghi, uffici, ospedali e locali di pubblico spettacolo, sia per gli impianti centralizzati che per quelli localizzati, è consentito il condizionamento dell’aria a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile e/o tossico.

Per le sopracitate attività commerciali, la limitazione è analoga, ma gli impianti localizzati di tipo UTA possono essere installati direttamente negli ambienti serviti purché la potenza elettrica di ognuno non superi i 50 kW.

Anche per quanto riguarda le scuole, nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati fluidi frigorigeni non infiammabili ma negli impianti centralizzati con potenza > 75 kW i gruppi stessi devono essere inoltre installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h.

Nonostante le normative in questione distinguano tra edifici nuovi, esistenti (al momento della pubblicazione della legge) o in ristrutturazione, il Certificato Prevenzione Incendi deve essere comunque aggiornato in caso di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio, sottoponendolo alla valutazione dei VVFF: nei casi citati, anche interpretando di non ricadere immediatamente nel divieto di usare refrigeranti infiammabili, è consigliato informare il committente e interpellare i VVFF al fine dipanare eventuali dubbi, tutelandosi professionalmente.

Concludendo, per installatori e manutentori è opportuno che, oltre ai requisiti della UNI EN 378, facciano attenzione anche a non ricadere nelle casistiche sopracitate in cui è vietato l’uso di refrigeranti infiammabili.

Per tutti i dettagli, di seguito è possibile visualizzare i decreti che specificano le limitazioni sopracitate e i relativi campi d’applicazione; sono stati tratti in forma coordinata e aggiornata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli.


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