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Reati ambientali: nuove disposizioni sulla confisca dei beni dal 31 ottobre 2026

9 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Dal 31 ottobre 2026 sono in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, che recepisce la direttiva europea 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni.

Il provvedimento interviene sul Codice penale e sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), rafforzando gli strumenti di confisca applicabili anche in caso di reati ambientali, con possibili conseguenze patrimoniali per i soggetti coinvolti.


Le novità introdotte nel Codice penale

L'articolo 2 del decreto introduce due nuove disposizioni:

  • confisca per equivalente dei beni strumentali (art. 240-ter): in caso di condanna o patteggiamento, quando non sia possibile confiscare i beni utilizzati o destinati alla commissione del reato, il giudice dispone la confisca di altri beni o utilità di valore equivalente nella disponibilità del responsabile. La misura riguarda, tra gli altri, i delitti di inquinamento e disastro ambientale, il traffico illecito di rifiuti e alcune violazioni previste dal Testo Unico Ambientale.

  • confisca dei beni trasferiti a terzi (art. 240-quater): nei casi e alle condizioni previste dalla norma, la confisca può estendersi anche ai beni trasferiti a soggetti estranei al reato per sottrarli al provvedimento, qualora sia accertato che questi ultimi fossero consapevoli della finalità del trasferimento.


Le modifiche al Testo Unico Ambientale

L'articolo 8 del decreto introduce inoltre nuove previsioni in materia di confisca per specifici reati legati alla gestione e all'abbandono dei rifiuti.

In particolare:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis): prevista la confisca dei beni utilizzati o destinati alla commissione del reato, in caso di condanna o patteggiamento per le fattispecie indicate ai commi 1 e 2;

  • abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter): introdotta un'analoga previsione di confisca dei beni strumentali al reato;

  • aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-bis): prevista la confisca del prodotto, del prezzo o del profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee. Quando la confisca diretta non è possibile, si procede sui beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.


Cosa cambia per le imprese

Le nuove disposizioni rafforzano le conseguenze patrimoniali connesse alla commissione di determinati reati ambientali, prevedendo la possibilità di confiscare non soltanto i beni direttamente coinvolti nell'illecito, ma, nei casi stabiliti dalla legge, anche beni di valore equivalente.

Per le imprese assume quindi ancora maggiore importanza garantire una corretta gestione dei rifiuti e il rispetto della normativa ambientale, prestando particolare attenzione alle attività di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento.


Per approfondimenti e supporto: ambiente@apaconfartigianato.it

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