top of page

Modalità di vendita del pane precotto, sentenza del Consiglio di Stato


Vi segnaliamo una recente sentenza del Consiglio di Stato riguardante un ricorso, già rigettato dal TAR della Puglia, proposto contro l’Azienda di Lecce che aveva disposto il sequestro di pane già precotto messo in vendita tramite gli espositori self-service, da parte di un’impresa di distribuzione alimentare al fine di ottenere un parere sulla legittimità o meno di questa modalità di vendita.

Nei supermercati è sempre più frequente l’utilizzo di contenitori in cui viene riposto il pane sfuso di solito proveniente da cottura di pane precotto precedentemente, a disposizione dei clienti che, seguendo le indicazioni apposite riportate accanto agli stessi contenitori possono ritirarlo, inserirlo in appositi sacchetti, pesarlo con un riferimento numerico, stampare lo scontrino con relativo prezzo, peso ed informazioni di legge ed apporlo sullo stesso sacchetto.

La motivazione del sequestro risiedeva nel fatto che un cliente senza dotarsi di appositi guanti aveva prelevato da un apposito erogatore a cassetto alcuni pezzi di pane precotto, dopo averne toccati con le mani diversi di questi, e li aveva imbustati, prezzati ed acquistati. Ciò era avvenuto senza la presenza di un operatore che potesse controllare il rispetto delle modalità di prelievo ed acquisto da parte della clientela.

Il Consigli di Stato ha richiamato le norme che prevedono l’obbligo del preconfezionamento del pane precotto, surgelato o meno, sia l’art. 14 comma 4 L.580/67 che l’art. 1 del Regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane, approvato con DPR 30/11/1998 n. 502. Entrambi i provvedimenti stabiliscono che oltre che preconfezionato il pane deve essere etichettato secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente e posto in vendita in comparti separati da quelli in cui viene collocato il pane fresco informando il consumatore sulla natura del prodotto. La Corte oltre a reputare chiare le disposizioni sul preconfezionamento, sia quella primaria che quella regolamentare, ritiene solo, in via eccezionale che le operazioni di preconfezionamento possano avvenire nella medesima area di vendita fatte salve le norme igienico-sanitarie. Nella fattispecie pertanto, il Consiglio di Stato, rilevando che le modalità di vendita utilizzata dall’impresa ricorrente non dà garanzie sull’igiene e la sicurezza alimentare, finalità evidenziata dalla disposizione regolamentare, in quanto permette al consumatore, prima del confezionamento di entrare in contatto con il pane e riporlo poi nell’erogatore , danneggiando altri futuri ed ignari clienti, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado sancendo come illegittima la prassi adottata soprattutto nella grande distribuzione (GDO) di consentire direttamente ai clienti il confezionamento del pane.

Qui sotto la sentenza completa


Sentenza-Consiglio-di-Stato-6677_2021 Vendita pane precotto
.pdf
Download PDF • 191KB

bottom of page