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Malattia e certificazione: dal 4 settembre cambiano le regole INPS

11 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Dal 4 settembre 2026 cambiano alcune regole per la gestione degli eventi di malattia dei lavoratori. La principale novità riguarda la possibilità di retrodatare di un giorno il certificato medico anche in caso di visita ambulatoriale, possibilità che in precedenza era riconosciuta soltanto per le visite domiciliari.

Se il lavoratore dichiara di essere ammalato dal giorno precedente rispetto alla data della visita, la malattia potrà essere riconosciuta dall’INPS anche quando il certificato viene emesso a seguito di una visita effettuata presso l’ambulatorio del medico.

Attenzione però ai fine settimana e ai festivi: la retrodatazione in caso di visita ambulatoriale non è ammessa se il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, giornate nelle quali è disponibile il servizio di Continuità Assistenziale, l’ex Guardia Medica.


Resta fondamentale comunicare tempestivamente l’assenza. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro prima dell’inizio del turno, nel rispetto delle tempistiche previste dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, e successivamente trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico. Se la malattia inizia di sabato o domenica, il lavoratore deve rivolgersi alla Continuità Assistenziale o al Pronto Soccorso il giorno stesso. Aspettare il lunedì per recarsi dal medico di base comporta infatti la mancata copertura da parte dell’INPS delle giornate precedenti. Analogamente, se un certificato scade il venerdì e la malattia prosegue, è necessario prestare particolare attenzione alla corretta gestione della continuazione.

La circolare richiama inoltre la distinzione tra continuazione e ricaduta. Si parla di ricaduta quando, dopo essere guarito ed essere rientrato al lavoro, il dipendente si ammala nuovamente per la stessa patologia o per una patologia collegata entro 30 giorni dalla fine dell’evento precedente.


Reperibilità e certificati: attenzione agli adempimenti

Durante la malattia resta l’obbligo di reperibilità per le visite fiscali sette giorni su sette, festivi compresi. Per i dipendenti del settore privato le fasce da rispettare sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. È inoltre responsabilità del lavoratore verificare che nel certificato sia indicato l’indirizzo corretto presso il quale trascorrerà il periodo di malattia.

Nel caso eccezionale in cui non sia possibile trasmettere il certificato in modalità telematica per problemi tecnici, il certificato cartaceo deve essere inviato al datore di lavoro nei termini previsti dal contratto applicato e all’INPS entro 48 ore dall’inizio della malattia.

Le giornate eventualmente non coperte da un certificato valido possono avere conseguenze sia sulla retribuzione sia sulla corretta gestione del rapporto di lavoro: potranno essere trattate come permesso non retribuito, ferie o ROL su richiesta del lavoratore, oppure come assenza ingiustificata.


Gli uffici territoriali di APA Confartigianato sono a disposizione delle imprese per chiarimenti e assistenza sulla corretta gestione degli eventi di malattia: consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it

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