Logistica e trasporto merci: dal 2027 obbligo di adesione al Fondo WILA per le imprese artigiane lombarde
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Il 7 ottobre 2026 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell’Artigianato della Logistica, Trasporto merci e Spedizioni della Lombardia. L’accordo introduce importanti novità per le imprese del settore, a partire dall’obbligo di adesione al Fondo WILA dal 1° gennaio 2027, e conferma gli impegni in materia di sicurezza sul lavoro e monitoraggio del comparto.
L'obbligo di adesione al Fondo WILA (Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato), che offre prestazioni di welfare e assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori, riguarda le imprese che applicano la Parte Speciale, Sezione quarta – Artigiana, del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni.
Quali imprese sono interessate
L’obbligo riguarda:
Le imprese con sede legale in Lombardia.
Le imprese con sede legale in altre regioni, limitatamente ai dipendenti assunti presso unità locali situate in Lombardia.
Per quali lavoratori è prevista l’iscrizione
L’accordo chiarisce che l’obbligo di iscrizione e contribuzione al Fondo WILA riguarda:
i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi.
L’iscrizione non è invece dovuta per i contratti a termine di durata iniziale inferiore a 12 mesi, anche nel caso in cui vengano successivamente prorogati o rinnovati fino a superare tale soglia.
Quanto devono versare le imprese
A partire dalla mensilità di gennaio 2027, le imprese interessate dovranno versare al Fondo WILA 7 euro lordi al mese per ciascun lavoratore avente diritto, per 12 mensilità, per un totale di 84 euro annui per dipendente.
Cosa succede in caso di mancata contribuzione
In caso di mancato versamento al Fondo WILA, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore un importo aggiuntivo pari a 20 euro lordi al mese per 13 mensilità, per un totale di 260 euro annui.
La somma dovrà essere indicata in busta paga con la voce “Elemento aggiuntivo della retribuzione di secondo livello” e inciderà sugli istituti retributivi previsti dalla legge e dai contratti, sia diretti sia indiretti, con esclusione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
L’accordo precisa inoltre che l’impresa che omette il versamento resta responsabile dell’eventuale perdita delle prestazioni del Fondo da parte dei lavoratori non iscritti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Rimangono inoltre fermi gli obblighi contributivi previsti dal sistema della bilateralità artigiana, compreso il Fondo nazionale SANARTI.
Sicurezza sul lavoro e Osservatorio regionale
Oltre all’introduzione dell’obbligo di adesione al Fondo WILA, il nuovo CCRL conferma l’impegno delle parti firmatarie su altri due importanti aspetti per il settore.
Salute e sicurezza sul lavoro: l’accordo ribadisce l’importanza della prevenzione degli infortuni e della tutela dei lavoratori, prevedendo la promozione di iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione per rafforzare la cultura della sicurezza nelle imprese.
Osservatorio regionale di settore: viene confermato l’impegno a costituire un Osservatorio per analizzare e monitorare l’andamento del comparto, con particolare attenzione alla struttura delle imprese, alla situazione economica e occupazionale e all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’obiettivo è favorire iniziative e interventi a sostegno dello sviluppo del settore artigiano.
Il nuovo CCRL ha durata fino al 31 ottobre 2030, mentre le disposizioni relative all’adesione e alla contribuzione al Fondo WILA entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni, le imprese possono rivolgersi agli uffici di APA Confartigianato Imprese.


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