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IVA, più tempo per recuperare la detrazione: il termine si allunga fino alla dichiarazione del secondo anno successivo

2 ore fa
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Cambiano i tempi per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Con l’articolo 12 del Decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, il cosiddetto “Decreto Omnibus”, viene infatti ampliato il periodo a disposizione dei contribuenti: la detrazione potrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.


La novità interessa direttamente imprese e professionisti e riguarda anche la registrazione delle fatture di acquisto. Le fatture passive potranno infatti essere annotate nel registro IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

In concreto, il nuovo sistema concede quindi un margine temporale molto più ampio rispetto alle regole precedenti. Prima dell’intervento del Decreto Omnibus, il diritto alla detrazione doveva essere esercitato, in via generale, con la dichiarazione relativa all’anno in cui era sorto. Con la modifica si ritorna invece alla disciplina già esistente prima della riforma del 2017. Un esempio aiuta a comprendere la portata della novità. Per un diritto alla detrazione sorto nel 2026, con la precedente disciplina il termine era collegato alla dichiarazione IVA relativa allo stesso 2026; con le nuove regole sarà invece possibile arrivare fino alla dichiarazione relativa al 2028. Allo stesso modo, per un diritto sorto nel 2027 il termine arriverà alla dichiarazione IVA relativa al 2029.


Cosa non cambia

L’allungamento dei termini non modifica però le condizioni necessarie per poter detrarre l’imposta. Restano necessari sia il requisito sostanziale, cioè l’avvenuta esigibilità dell’IVA, sia quello formale, rappresentato dal possesso di una fattura validamente emessa. Per esercitare concretamente il diritto occorre inoltre procedere alla registrazione del documento.

Restano valide le regole ordinarie sulle liquidazioni periodiche. Ad esempio, per una fattura relativa a un acquisto effettuato il 30 settembre, ricevuta il 10 ottobre e registrata entro il 15 ottobre, l’IVA può continuare a essere detratta nella liquidazione del mese di settembre. Il termine del secondo anno successivo rappresenta quindi il limite massimo finale, non sostituisce i normali meccanismi di detrazione.


Fatture ricevute a cavallo d’anno: cosa cambia

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Con la modifica dell’articolo 25 del DPR 633/1972 viene eliminato il precedente vincolo che, in sostanza, legava la detrazione all’anno di ricezione della fattura. Le nuove regole consentono, a determinate condizioni, di ricondurre la detrazione all’anno in cui l’IVA è diventata esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo, purché il documento arrivi entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione e venga correttamente registrato.

Resta però un limite importante: le fatture ricevute a gennaio e riferite a operazioni di dicembre non possono essere inserite retroattivamente nella liquidazione IVA del mese di dicembre. In questi casi la detrazione può essere gestita attraverso la dichiarazione IVA oppure nelle successive liquidazioni, nel rispetto dei nuovi termini.

Per esempio, nel caso di una fattura emessa il 30 dicembre 2026 e ricevuta il 4 gennaio 2027, sarà possibile registrarla nell’apposita sezione del registro acquisti del 2027 e imputare la detrazione alla dichiarazione IVA relativa al 2026, oppure detrarre l’imposta in una liquidazione periodica del 2027 o successiva, comunque entro il termine massimo previsto, che nell’esempio arriva al 30 aprile 2029.


Restano alcuni aspetti da chiarire

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 agosto 2026 e saranno coordinate anche con il nuovo Testo unico IVA, applicabile dal 1° gennaio 2027. Rimane tuttavia aperta la questione del regime transitorio: il decreto non precisa infatti se il nuovo termine più lungo possa essere applicato anche ai diritti alla detrazione sorti negli anni precedenti e non ancora decaduti alla data di entrata in vigore della modifica. Su questo punto si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per le imprese, la novità rappresenta quindi una maggiore flessibilità nella gestione delle fatture e della detrazione IVA, riducendo il rischio di perdere il diritto per il semplice superamento di termini troppo ravvicinati. Resta però fondamentale prestare attenzione alla corretta registrazione dei documenti e alle regole specifiche previste per le fatture ricevute a cavallo d’anno.

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