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DL 27/2019 - Obbligo di registrazione produzione lattiero-casearia


Si porta alla vostra conoscenza che l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con le istruzioni operative n. 16, ha emanatole modalità per espletare gli adempimenti, a carico, tra le altre, di tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero-caseari, previsti dai DD.MM del MIPAAF del 6 e del 26 agosto 2021 in applicazione dell’art. 3 del DL 27/2019 convertito dalla legge n. 44/2019, riguardanti il monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie.

Tali soggetti devono essere registrati nell'anagrafe del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale - per il tramite della competente Amministrazione regionale, a secondo dell’ubicazione della propria sede legale, alla quale va presentata apposita richiesta.

Per l’accesso al SIAN l’operatore, qualora non possieda già le credenziali, potrà rivolgersi direttamente ad AGEA o per il tramite della competente Amministrazione regionale in modo da ottenere un codice identificativo che consentirà l’accesso.

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

Le disposizioni si applicheranno a partire dalle produzioni lattiero-casearie realizzate dalla data del 1° luglio 2022, per cui la prima dichiarazione trimestrale dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale.

Si fa presente che i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021.

Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da AGEA.

A tal proposito, si segnala che nell’apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN si possono trovare approfondimenti sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni.

Si chiarisce che i dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20. Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l’ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa,così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L’adempimento “agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2” dell’articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo decreto-legge, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all’adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all’obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le Regioni e le Province autonome effettuano, per ogni anno solare, i controlli volti a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui sopra. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative su almeno il 5% delle aziende interessate con l’estrazione di un campione degli operator i del settore dalla totalità delle aziende secondo i seguenti criteri:

  • aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato per la campagna precedente quella oggetto di controllo o su richieste specifiche;

  • aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;

  • aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari censite e attive solo a partire dalla campagna oggetto di controllo;

  • estrazione casuale.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, salvo i casi in cui si applica l’istituto della diffida richiamato dall’art. 8, comma 7, dei DDMM in esame, trasmettono gli atti di accertamento all’ufficio dell’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF - territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l’irrogazione della sanzione.

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui al comma 5 dell’art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019,n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019.

In base a questo ultimo articolo chiunque non adempie agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

Per informazioni e chiarimenti scrivi a: v.mandelli@apaconfartigianato.it

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DM MIPAAF_06-08-2021dichiarazionilattebovino
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