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Conversione in legge del Decreto Milleproroghe. Disposizioni in materia di lavoro formazione


Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio2023 è stata pubblicata la legge n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe).

Tra le proroghe di interesse inserite in sede di conversione si segnala, in primo luogo, l’estensione al 2023 della possibilità di accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze per finanziare il costo delle ore di lavoro destinate a percorsi di formazione o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (art. 22 quater).

In virtù della proroga, frutto di un emendamento promosso da Confartigianato, l’ANPAL ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo di 180 milioni di euro e prorogato al 27 marzo p.v. la scadenza dei termini sia per la stipuladegli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delledomande.

In sede di conversione sono state, inoltre,introdotte alcune disposizioni in materia di lavoro agile, in particolare:

  • viene prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli (art. 9, comma 4 ter). Il diritto è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022;

  • viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 9, comma 5 ter).

Prorogata al 30 giugno 2025, la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i 24 mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore ( art.9 comma 4 bis). Pertanto, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

Infine, ha trovato conferma la proroga al 2023 dell’asseverazione in materia di immigrazione, riservata in via esclusiva alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative e ai consulenti del lavoro e riguardante il controllo di congruità in merito alle richieste di nulla osta per lavoro subordinato (art. 9 co. 2).

A tal proposito, si ricorda che l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa col Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 44 co. 5 D.L n. 73/2022.

Sul punto segnaliamo che Confartigianato sta procedendo alla sottoscrizione del Protocollo avendo ottenuto dal Ministero del Lavoro i chiarimenti necessari per consentire alle proprie strutture territoriali l’accesso alla procedura semplificata per le richieste di nulla osta al lavoro.

I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

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