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BONUS SANIFICAZIONE - I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 13 del 02 novembre 2021

Ricordiamo che il credito di imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Con apposita circolare, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla misura del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, sulla sua rilevanza fiscale, sulla tipologia di spese ammesse e sulle modalità di utilizzazione del beneficio.

Ai fini della quantificazione della percentuale spettante, l’Agenzia precisa che è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

L’Agenzia ha inoltre precisato che il credito d’imposta in parola:

1) non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;

2) non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;

3) non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Un ulteriore chiarimento riguarda la tipologia di spese ammesse ed in particolare quelle sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali. Con riferimento alle predette spese, l’Agenzia chiarisce che devono essere ricomprese tutte le spese:

  • connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Sono ammesse, invece, le spese per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento se diverse da quelle di “ordinaria” manutenzione e rientranti tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.

Infine, un chiarimento importante riguarda le modalità di utilizzo del credito di imposta. In particolare, viene specificato che il credito può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato;

  • in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà la percentuale spettante e che verrà emanato entro il 12 novembre 2021. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Infine, la norma in commento non prevede la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

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