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Accise Gasolio: presentazione domande per il rimborso del 3° trimestre 2023


L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2023, dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore. Confartigianato Trasporti evidenzia che, con la nota n. 592285/RU del 28 settembre 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2023. La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Per le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” (per le quali si rinvia alla nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023), l’efficacia del beneficio è cessata il 31 agosto 2023. Ai fini della regolare compilazione, si rimarca che il “QUADRO A-2” della dichiarazione di rimborso, è limitato ai litri di gasolio usato come carburante riforniti tra il 1° luglio 2023 e la fine della giornata del 31 agosto 2023. Per le modalità di dettaglio si invita a consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane. Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda: https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio categorie g.sanvito@apaconfartigianato.it

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