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F-GAS: aggiornamenti sanzioni e certificazioni


Certificati in scadenza


Come anticipato, i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.


Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate.


Confartigianato sta inoltre appoggiando gli emendamenti al D.L. Cura Italia per estendere la validità dei certificati al 31 ottobre 2020 e comprendere anche i certificati in scadenza dopo il 15 aprile. Nel prossimo periodo si avranno aggiornamenti in merito a queste richieste.


Nuove certificazioni


In merito alle nuove certificazioni, ACCREDIA (Ente Unico di Accreditamento) in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha invitato gli OdC a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Ha individuando comunque delle procedure specifiche ed eccezionali per quei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per i quali procedere agli esami di certificazioni da remoto.


Sanzioni


Sempre in tema F-Gas, altro aspetto degno di attenzione è la questione delle sanzioni, che sono applicabili dallo scorso 17 febbraio, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2019.


La categoria, in merito, aveva chiesto un periodo transitorio di accompagnamento per rendere edotti tutti i soggetti interessati circa le responsabilità connesse con la corretta gestione dei gas fluorurati e aveva chiesto una forte riduzione delle sanzioni previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati Fgas. L’art. 6 del D.Lgs 163/19, infatti, prevede sanzioni da 1.000 a 15.000 euro alle imprese che non inseriscono, entro 30 gg dalla data dell’intervento, le informazioni previste nella Banca Dati.

Poiché tali sanzioni, così come già dichiarato in sede di definizione del decreto, appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione, la categoria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, non solo la sospensione dei termini ma anche il congelamento dell’articolo 6.



In merito a questo tema il Ministero ha recentemente confermato l’interpretazione dell'Ufficio Ambiente di Confartigianato che si riporta di seguito:


F-gas: le sanzioni previste dal D.Lgs 163/19 per il ritardo nell’inserimento delle informazioni nella banca dati sono sospese ?



Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni.


A seguito di una nostra richiesta di riscontro sulla correttezza di tale interpretazione, il Ministero dell’ambiente ha emanato il 6 aprile scorso una circolare (Allegato XII) che precisa quanto segue:

“…..la norma “prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedimentali per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020. Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell’ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello gia? maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.”


Controlli delle perdite obbligatori


Il Ministero dell'Ambiente conferma che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19

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