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Il Consiglio di Stato rinvia il recepimento del Regolamento f-gas


Si comunica che il Consiglio ha espresso alcune osservazioni nei confronti dello schema di DPR già approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni.

Il CdS ricorda che le norme di attuazione del precedente Regolamento UE 842/2006, il DPR 43/2012 attualmente in vigore ed il Dlgs 26/2013 sulle sanzioni, furono emanate “con rilevantissimo ritardo” per cui “si ritiene necessaria la massima sollecitudine nell’emanazione dello schema in esame “. Analoga rapidità viene richiesta per l’emanazione di un nuovo “Decreto Sanzioni” che dovrà sostituire il Dlgs vigente.

Per questo, il Consiglio suggerisce al Governo di avvalersi della delega di cui all’articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 – 20 ottobre 2017, n. 163. In mancanza del decreto sulle sanzioni, sottolinea infatti il Consiglio, l’effettivita’ del nuovo DPR f-gas “sarebbe vanificata”.

Inoltre, il Consiglio di Stato chiede di acquisire ulteriori elementi dal Ministero dell’Ambiente in merito alla previsione di minori oneri per 29 milioni di euro all’anno, contenuta nella Relazione AIR (l’analisi di impatto della regolamentazione), che il nuovo sistema della Banca Dati dovrebbe consentire agli operatori. In pratica, il Consiglio “ritiene opportuno un approfondimento sugli aspetti relativi agli oneri che lo schema accolla alle imprese ed ai cittadini” e chiede maggiore dettagli.

Al Ministero dell’Ambiente viene anche chiesto se sia stata valutata l’opportunità di introdurre procedure “per il monitoraggio delle modalità con cui il Regolamento viene attuato negli altri Stati membri al fine di valutare la congruità della disciplina nazionale di attuazione (….) in relazione all’esigenza di assicurare una condizione non deteriore alle imprese ed ai privati italiani operanti nel settore”.

Vi sarebbe infine poca chiarezza, secondo il CdS, anche in relazione ai “criteri e le modalità di accesso alla Banca dati, dato che questa è destinata a raccogliere una ingente mole di dati relativi a imprese e persone fisiche” e, da questo punto di vista, viene richiesto di valutare l’opportunità di integrare il testo dell’art. 16.

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