top of page

Adempimenti e scadenze contrattuali del mese di aprile 2018


LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore dellageneralità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2018 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga d marzo 2018.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2018).

VENERDÌ 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore di dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2018.

Versamento tramite bonifico bancario.

LUNEDÌ 30

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2018, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo

2018.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoli trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2018.

Denuncia telematica all’INPS attraverso DMAG telematico.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2018.

FESTIVITÀ CADENTI NELMESE DI APRILE 2018

Lunedì 2: Lunedì dell’Angelo

Mercoledì 25: Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Aprile 2018.

AREA COMUNICAZIONE

Una tantum

L’ipotesi di accordo 27 febbraio 2018 (integrata dal verbale 13marzo 2018) per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 13 maggio 2014 per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’Area Comunicazione ha previsto ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 27 febbraio 2018, la corresponsione di un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 150,00.

Tale somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo:

• 75,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2018;

• 75,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2018.

AREA LEGNO LAPIDEI

Una tantum

L’ipotesi di accordo 13 marzo 2018 (integrata dal verbale del 21 marzo 2018) per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 13 marzo 2018, la corresponsione di un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 150,00.

Tale somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo:

• 75,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2018;

• 75,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2018.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 26 luglio 2016 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, in merito all’elemento di garanzia retributiva (EGR) ha previsto che:

• a partire dal 1° gennaio 2016, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2° livello alla data del 31 dicembre 2015, e sempreché gli stessi non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già stabilito dal CCNL,

• va riconosciuto un importo annuo in cifra fissa pari ad euro 300,00 lordi, da erogarsi in unica soluzione con le competenze del mese di aprile di ogni anno. Con riferimento al 2016 la corresponsione è stata prevista entro il 31 maggio 2017, mentre per gli anni successivi con le competenze di aprile 2018 e aprile 2019.

Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva, se inferiori.

In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.

Si ricorda che il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende

editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a

tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive

della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano

percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in

base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell’anno

successivo, di un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.

Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

• è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza

di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;

• è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;

• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene

erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza sanitaria integrativa

L’ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per gli

addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria ha previsto che dal 1° aprile 2018

tutti i lavoratori in forza alla stessa data sono iscritti al Fondo Meta Salute, ferma restando

la facoltà di rinuncia scritta. I lavoratori assunti successivamente saranno iscritti al Fondo

con la prima finestra utile, così come definite dal Regolamento di Meta Salute.

Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo

indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio, con contratto di

apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a

decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente

prolungata in caso di proroga del contratto.

Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari

a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l’una) a totale carico

dell’azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi

i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.

Inoltre, l’iscrizione (secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo)

è consentita, con copertura a loro totale carico, ai familiari non fiscalmente a carico

appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.

La suddetta contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, per

i lavoratori sospesi interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per massimo 12 mesi,

per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex Legge n.

223/1991, ovvero ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/1966, che beneficiano della NASpI.

In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di

lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere

inferiore a decorrere dal 1° aprile 2018 a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili

da 13,00 euro l’una).

Nell’ipotesi di azienda in cui sussistano forme di sanità integrativa derivanti da accordi

collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a Meta Salute si applica quanto previsto

dalla presente intesa.

Per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa in sede aziendale si

procederà ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo per adeguare, entro giugno

2018, la contribuzione a carico del datore in misura non inferiore a 156,00 euro annui.

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano invariate le modalità e

contribuzioni in essere.

Previdenza complementare

L’ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per gli

addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria ha previsto che a decorrere dal 1°

aprile 2018 la contribuzione al Fondo COMETA è fissata nelle seguenti misure:

• 1,6% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione ed

elemento retributivo per la 7a categoria, a carico azienda;

• 1,2% dei minimi contrattuali a carico del lavoratore.

Per favorire l’adesione al Fondo le aziende, una volta all’anno, effettuano la consegna ai

lavoratori non iscritti di una scheda informativa con le indicazioni sui vantaggi derivanti

dall’iscrizione a COMETA e, a tutti i lavoratori, eventuale materiali informativo.


bottom of page